Art. 5 - CAPACITA' 1NSEDIATIVE NEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. è dimensionato, in assenza del Piano Territoriale, ai sensi della L.R, n. 56 con proiezione operativa quinquennale ed ai fini delle previsioni di servizi ed infrastrutture decennale.

Il dimensionamento è espresso in numero teorico di abitanti insediabili (capacità insediativa residenziale CIR) con riferimento a fabbisogni abitativi e di servizi pregressi ed addizionali.

Si definisce capacità insediativa (teorica) propria di interventi edificatori, la quantità di popolazione o di addetti al cui insediamento e' presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative tipologiche e di destinazione d'uso.

I - per le aree destinate ad uso residenziale o ammessi

Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, si assume che ad ogni unità di popolazione corrispondono mediamente, in base alle analisi condotte sul tessuto edificato, le seguenti dotazioni di superficie utile e/o di volume:

A. Nucleo Storico o di più antica edificazione

a)          Per interventi di mantenimento di edifici sia di interesse

storico-ambientale che non:                                                   ab. esist.

b)          Per interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamenti

delle sagome preesistenti nei limiti piani metricamente

definiti in cartografia                                                             mq/ab. 50

B. Centro edificato  (escluso nucleo storico)

a)          Per gli interventi di mantenimento degli edifici esistenti

in aree a capacità insediativa esaurita                                      ab. esist.

b)          Per interventi ad esclusiva destinazione residenziale:      mc 90/ab. o mq/ab. 33 b) Per interventi residenziali con ammesse destinazioni

Miste                                                                        mc 120/ab. o q/ab.40

Nelle singole aree o zone di P.R.G.C. sono precisati, con il progetto definitivo, i limiti massimi di abitanti insediabili, indipendentemente dalle proiezioni temporali della CIR.

A norma dell'ultimo comma dell'ari. 82 della legge regionale n, 56/77 ad approvazione awenuta del Piano Territoriale, il P.R.G.C. e' adeguato, ove necessario, alle previsioni dimensionali e strutturali stabilite dal piano territoriale stesso.

Ai sensi della legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge Regionale n. 56/77, la disciplina urbanistica dell'intero territorio comunale e' regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.): ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, deve essere compatibile con dette norme e prescrizioni.