Art. 5 - CAPACITA'
1NSEDIATIVE NEL P.R.G.C.
Il P.R.G.C. è
dimensionato, in assenza del Piano Territoriale, ai sensi della L.R, n. 56 con proiezione operativa quinquennale ed ai fini
delle previsioni di servizi ed infrastrutture decennale.
Il dimensionamento è
espresso in numero teorico di abitanti insediabili (capacità insediativa residenziale CIR) con riferimento a fabbisogni
abitativi e di servizi pregressi ed addizionali.
Si
definisce capacità insediativa (teorica) propria di interventi edificatori, la
quantità di popolazione o di addetti al cui insediamento e' presupposto l'intervento
stesso in ragione
delle sue caratteristiche quantitative tipologiche e di destinazione d'uso.
I - per le aree destinate ad uso
residenziale o ammessi
Ai fini del calcolo
della capacità insediativa teorica, si assume che ad ogni unità di popolazione corrispondono
mediamente, in base alle analisi condotte sul tessuto edificato, le seguenti
dotazioni di superficie utile e/o di volume:
A. Nucleo Storico o di più
antica edificazione
a)
Per
interventi di mantenimento di edifici sia di interesse
storico-ambientale
che non: ab.
esist.
b)
Per
interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamenti
delle sagome preesistenti nei
limiti piani metricamente
definiti in cartografia mq/ab.
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B. Centro edificato (escluso nucleo storico)
a)
Per
gli interventi di mantenimento degli edifici esistenti
in aree a capacità
insediativa esaurita ab.
esist.
b)
Per
interventi ad esclusiva destinazione residenziale: mc 90/ab. o mq/ab. 33
b) Per interventi residenziali con ammesse destinazioni
Miste mc
120/ab. o q/ab.40
Nelle singole aree o zone di
P.R.G.C. sono precisati, con il progetto definitivo, i limiti massimi di abitanti insediabili, indipendentemente
dalle proiezioni temporali della CIR.
A
norma dell'ultimo comma dell'ari. 82 della legge regionale n, 56/77 ad approvazione
awenuta del Piano
Territoriale, il P.R.G.C. e' adeguato, ove necessario, alle previsioni
dimensionali e strutturali stabilite dal piano territoriale stesso.
Ai sensi della legge
17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge
Regionale n. 56/77, la disciplina urbanistica dell'intero territorio comunale
e' regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati
costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.): ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio comunale, deve essere compatibile con dette norme
e prescrizioni.