Art.
51 – MANEGGIO (M)
Oltre a quanto previsto
nei precedenti articoli, 43 e 44 nell'ambito dell'area M sono ammesse attività
di allevamento di cavalli e tutte le attività connesse con la crescita,
l'addestramento e l'utilizzazione ad uso anche sportivo dei cavalli stessi
(attività di maneggio e simili). Tali attività dovranno essere gestite
prioritariamente dai soggetti ricoprenti la
caratteristica di imprenditore agricolo, dai proprietari dei fondi aventi
titolo di imprenditore agricolo ad
imprenditori agricoli non a titolo principale e secondariamente dai
proprietari dei fondi che, pur non avendo il titolo di imprenditore agricolo ai
sensi delle vigenti disposizioni, si impegni, mediante atto da trascriversi nei
pubblici registri immobiliari, al mantenimento della destinazione dell'immobile
al servizio dell'attività para-agricola di
cui sopra in riferimento alla normativa vigente. Nell'ambito delle strutture a
ciò destinate potranno essere predisposti appositi spazi per parcheggio:
l'onerosità degli interventi sarà definita da apposta deliberazione del
Consiglio Comunale.