Art. 51 – MANEGGIO (M)

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, 43 e 44 nell'ambito dell'area M sono ammesse attività di allevamento di cavalli e tutte le attività connesse con la crescita, l'addestramento e l'utilizzazione ad uso anche sportivo dei cavalli stessi (attività di maneggio e simili). Tali attività dovranno essere gestite prioritariamente dai soggetti ricoprenti la caratteristica di imprenditore agricolo, dai proprietari dei fondi aventi titolo di imprenditore agricolo ad imprenditori agricoli non a titolo principale e secondariamente dai proprietari dei fondi che, pur non avendo il titolo di imprenditore agricolo ai sensi delle vigenti disposizioni, si impegni, mediante atto da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, al mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività para-agricola di cui sopra in riferimento alla normativa vigente. Nell'ambito delle strutture a ciò destinate potranno essere predisposti appositi spazi per parcheggio: l'onerosità degli interventi sarà definita da apposta deliberazione del Consiglio Comunale.