Art. 52 - NORME
GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
E' fatto
espresso divieto:
- di impoverire
l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali,
affreschi, ecc.);
- di sostituire elementi in vista
strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro
materiale;
-
di sostituire le coperture con materiali di diverse caratteristiche; le
coperture, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione,
andranno nel tempo ripristinate;
-
di dipingere con vernici colorate elementi in legno quali balconate, serramenti
esterni, travature e
puntelli.
- di intonacare le murature esterne in pietrame o in
mattoni.
Gli intonaci esterni, ove necessari, dovranno
essere di norma del tipo rustico in cemento, o di tipo civile.
Negli edifici a
ballatoio non e' ammessa con concessione singola la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili o accessori,
o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio.
L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in
volume chiuso di travate e portici rurali, dovrà avvenire nel rispetto degli
elementi costruttivi e strutturali.
Nei rifacimenti del manto di copertura dovrà
essere impiegato il materiale tradizionale costituito da coppi alla
piemontese.
Il P.R.G.C. richiede la
conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane,
ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di
piano.