Art. 54 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi di manutenzione ordinaria
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la
realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od organismo
edilizio.
Essi consistono di norma nelle
operazioni di:
- tinteggiatura,
pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- riparazione
di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura,
pavimentazioni esterne;
-
riparazione di
infissi e pavimenti esterni ed interni;
-
sostituzione
di rivestimenti esterni ed interni;
-
riparazione ed
ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.