Art. 54 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od organismo edilizio.

Essi consistono di norma nelle operazioni di:

-     tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;

-     riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;

-     riparazione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

-     sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;

-     riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.