Art. 55 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sono cioè gli interventi a carattere conservativo che interessano porzioni limitate delle strutture degli edifici, come ad esempio:

1)    apertura, chiusura o modificazione di attuali porte (interne ed esterne) e finestre;

2)   formazione di intonaci e rivestimenti esterni;

3)    rifacimento di coperture, senza modificazione delle quote impostate e della sagoma originaria;

4)         esecuzione o demolizione di tramezzi interni che non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e partizione o accorpamenti delle attuali unità d'uso, siano esse residenziali o produttive;

5) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di volume o di superfici utili, quali sistemazioni esterne, impianti di illuminazione, ventilazione, riscaldamento.