Art. 55 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria
riguardano: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Sono cioè gli interventi a
carattere conservativo che interessano porzioni limitate delle strutture degli
edifici, come ad esempio:
1) apertura, chiusura o modificazione di attuali porte
(interne ed esterne) e finestre;
2)
formazione di intonaci e
rivestimenti esterni;
3) rifacimento di coperture, senza modificazione delle quote
impostate e della sagoma originaria;
4)
esecuzione o demolizione di
tramezzi interni che non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e
partizione o accorpamenti delle attuali unità d'uso, siano esse residenziali o
produttive;
5)
opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di
volume o di superfici utili, quali sistemazioni esterne, impianti di
illuminazione, ventilazione, riscaldamento.