Art. 56 - INTERVENTI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Gli interventi di restauro e risanamento
conservativo sono rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro hanno
per oggetto le sole operazioni di restauro statico ed architettonico degli
edifici, il ripristino e la conservazione degli elementi originari e coerenti,
con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planovolumetriche, di sagoma e
di prospetti esterni, salvo l'eliminazione di elementi spuri e deturpanti e
senza modificazione delle destinazioni d'uso
ove la modificazione stessa non sia prescritta dal P.R.G.C..
Negli
edifici a destinazione d'uso residenziale e terziaria e' ammessa l'introduzione
di impianti e di locali igienici necessari
all'uso attuale, nonché l'apertura di porte e varchi interni per una
adeguata distribuzione nel rispetto delle strutture verticali e orizzontali e
con la conservazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali.
L'intervento di restauro e
ripristino dovrà essere esteso all'area libera di pertinenza dell'edificio.
Gli interventi di risanamento
conservativo, hanno per oggetto:
a)il restauro statico ed
architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero
igienico e funzionale in attuazione delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. da attuare nel rispetto delle strutture
edilizie originarie esterne ed interne. La sostituzione, ove necessaria, degli elementi strutturali degradati,
interni ed esterni, dovrà avvenire con elementi aventi per quanto
possibile, gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, e comunque
senza alcuna modifica volumetrica, ne' nella quota di estradosso dei solai né
del tipo di copertura.
b)
L'introduzione
di impianti e di locali igienici necessari all'uso attuale.
c)
L'eliminazione delle aggiunte, di epoca recente, di
carattere superfetativo o depurante in riferimento non solo all'edificio ma anche all'area di
pertinenza.
d)
Il ripristino
e la definitiva sistemazione delle aree verdi o pavimentate.
Le modifiche ammesse alla
composizione planimetrica interna degli edifici, possono interessare unicamente
elementi non strutturali, variabili rispetto alla tipologia degli immobili.
E' ammesso il recupero alla destinazione d'uso
abitativa di superfici di calpestio esistenti ad altra destinazione, ove
ciò awenga nel rispetto di quanto prescritto alla lettera a) del presente
articolo.
Non sono comunque ammesse
alterazioni della tipologia e tecnologia edilizia, o l'impoverimento
dell'apparato decorativo.