Art. 57 - INTERVENTI Di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

AI fine di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all'entità dell'intervento, si ritiene opportuno distinguere due tipi di ristrutturazione edilizia. Il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ari interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi. Il secondo -ristrutturazione edilizia di tipo B - ammette anche variazioni di superficie utile e recupero di volumi.

Pertanto si intendono qui riportate le indicazioni puntuali della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SGIURB. del 27 Aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi e urbanistici di cui all'art. 13 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni" già citata al precedente articolo 62, relativamente alle definizioni di ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B.

Contemporaneamente agli interventi di cui al presente articolo si dovrà provvedere alla definitiva sistemazione a verde o con pavimentazione dell'area di pertinenza, con l'eliminazione degli elementi aggiunti od incoerenti con il contesto ambientale.