Art. 57 - INTERVENTI Di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Gli
interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
AI fine di consentire un maggiore controllo delle
trasformazioni urbanistiche in relazione
all'entità dell'intervento, si ritiene opportuno distinguere due tipi di ristrutturazione
edilizia. Il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ari
interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni
di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di
volumi. Il secondo -ristrutturazione
edilizia di tipo B - ammette anche variazioni di superficie utile e recupero di
volumi.
Pertanto si intendono qui riportate le
indicazioni puntuali della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SGIURB. del 27 Aprile
1984 "Definizione dei tipi di intervento
edilizi e urbanistici di cui all'art. 13 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e
successive modificazioni e integrazioni" già citata al precedente
articolo 62, relativamente alle definizioni di ristrutturazione edilizia di
tipo A e di tipo B.
Contemporaneamente agli interventi di cui al
presente articolo si dovrà provvedere alla definitiva sistemazione a
verde o con pavimentazione dell'area di pertinenza, con l'eliminazione degli
elementi aggiunti od incoerenti con il contesto ambientale.