Art. 61 -
INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE
Gli
interventi di nuova costruzione consistono in interventi su aree inedificate o di
sostituzione di strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale, in
modo così rilevante da configurare intervento di ricostruzione.
Negli interventi di nuova costruzione dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni,
oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G.C. o stabilite dalle presenti
norme tabelle allegate:
a)la distanza
minima tra pareti finestrate di edifici antistanti dovrà essere pari
all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml 10,00, anche
quando una sola parte
sia finestrata; tale prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti e non si applica per pareti o
parti di pareti non finestrate. La distanza dei confini del lotto dovrà
essere pari alla semisomma dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini
stessi, con un minimo di m 5,00; tale minimo può essere ridotto a ml 0,00 se
trattasi di pareti non finestrate, ove sia intercorso un accordo con proprietari confinanti, o se preesiste
parete in confine e ove l'edificazione e' prevista con tipologia in
linea o a schiera.
b) negli edifici in linea e a schiera
con fronti di lunghezza superiore a ml 30 dovrà essere previsto un accesso passante
trasversale di norma ogni 30 ml.
Negli isolati dove il P.R.G.C. non reperisce aree a
parcheggio al servizio delle residenze, tali accessi, se posti in
diretta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui
sia inscrivibile una circonferenza di almeno mt 15.