Art. 62 - EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto ammesso dalla normativa dell'area cui appartengono.

Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità ai sensi del 12° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 sono ammessi aumenti non superiori al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche o tecniche relative ai soli edifici rurali; gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno awenire sul lato opposto a quello fronteggiante l'impianto cui si riferisce la fascia di rispetto. Gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle classi di destinazioni ed ai tipi di intervento.

Sugli edifici ricadenti nella fascia di rispetto della linea elettrica aerea da 380 Kv, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 23 Aprile 1992, sono consentite, previa concessione edilizia da parte del comune, le opere rientranti nei progetti di risanamento autorizzati dai Ministeri competenti.

Non sono consentiti aumenti di volumetria per tutti quegli edifici che ricadono all'interno della fascia di rispetto della linea elettrica.