Art. 62 - EDIFICI
ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO
Sugli edifici, impianti ed attrezzature
ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto
ammesso dalla normativa dell'area cui appartengono.
Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto
della viabilità ai sensi del 12° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77
sono ammessi aumenti non superiori al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche o tecniche relative ai soli
edifici rurali; gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della
superficie coperta, dovranno awenire sul lato opposto a quello fronteggiante
l'impianto cui si riferisce la fascia di rispetto. Gli interventi di cui ai
precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle classi di destinazioni
ed ai tipi di intervento.
Sugli edifici ricadenti nella fascia di rispetto
della linea elettrica aerea da 380 Kv, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M.
23 Aprile 1992, sono consentite, previa concessione edilizia da parte del comune, le opere rientranti nei
progetti di risanamento autorizzati dai Ministeri competenti.
Non sono
consentiti aumenti di volumetria per tutti quegli edifici che ricadono
all'interno della
fascia di rispetto della linea elettrica.