Art. 63 - CASE SPARSE ED EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONI D'USO IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA.

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:

a)     su edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in zone a destinazione non residenziale: sono ammessi aumenti non superiori al 20% riferito alla sola superficie utile abitativa che dovranno essere finalizzati al solo miglioramento igienico e funzionale del volume esistente alla data di adozione delle presenti norme;

b)  su impianti ed attrezzature al servizio dell'agricoltura ricadenti in aree a destinazione residenziale:

bl) nelle aree di interesse ambientale: esaurita, di completamento e nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria;

b2) nelle aree a capacità insediativa esaurita, di completamento e nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria;

c)      su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti in aree destinate ad impianti pubblici e di uso pubblico, o destinate alla viabilità e accessibilità, sempreché in contrasto con tale destinazione: manutenzione ordinaria.

In ogni caso gli impianti produttivi esistenti, agricoli, industriali o artigianali in contrasto con le previsioni del P.R.G.C. dovranno nel tempo provvedere alla rilocalizzazione in aree destinate all'esercizio di tali attività. Le modalità operative per il trasferimento e per il conseguente riuso degli immobili dismessi sono soggetti a convenzione a norma dell'articolo 53 della L.R. n. 56/77.