Art.
64 - AUTORIMESSE E BASSI FABBRICATI
La costruzione di autorimesse nelle aree asservite
ad edifici a destinazione prevalentemente residenziale o terziaria, e
fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, e' ammessa nel rispetto
dei seguenti limiti e prescrizioni:
a)
fuori
terra, per un'altezza in gronda delle costruzioni non superiori a mt 2,50 in
misura non superiore a mq 24 per ogni unità alloggio dell'edificio principale;
b)
interrate
totalmente o parzialmente, in misura non superiore a mq 35 per unità alloggio dell'edificio principale. L'estradosso del
solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm 70 dal piano
di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespuglio, con letto di
humus naturale non inferiore a cm 30, direttamente ed agevolmente accessibile.
con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza
dell'edificio principale.
In ogni caso la superficie complessivamente
occupata dai percorsi di accesso all'aperto
non dovrà essere superiore a 25% della superficie libera di pertinenza dell'edificio
principale.
Gli
accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio dovranno essere
arretrati di almeno 5 metri dai cigli stradali, ed essere preceduti da
un tratto in piano di pari lunghezza.
Per costruzioni in contiguità a rilevati stradali
l'estradosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con
la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali.
Nelle
aree RE e NR esiste sempre la possibilità di realizzare tettoie, quali
pertinenze del fabbricato
residenziale esistente, purché realizzate con materiale tale da creare un manufatto coerente con l'ambiente circostante,
evitando tipologie e materiali deturpanti: la superficie coperta da
tettoie non dovrà comunque superare ii 15% della superfici fondiaria del lotto.