Art. 64 - AUTORIMESSE E BASSI FABBRICATI

La costruzione di autorimesse nelle aree asservite ad edifici a destinazione prevalentemente residenziale o terziaria, e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, e' ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

a)   fuori terra, per un'altezza in gronda delle costruzioni non superiori a mt 2,50 in misura non superiore a mq 24 per ogni unità alloggio dell'edificio principale;

b)  interrate totalmente o parzialmente, in misura non superiore a mq 35 per unità alloggio dell'edificio principale. L'estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm 70 dal piano di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespuglio, con letto di humus naturale non inferiore a cm 30, direttamente ed agevolmente accessibile. con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza dell'edificio principale.

In ogni caso la superficie complessivamente occupata dai percorsi di accesso all'aperto non dovrà essere superiore a 25% della superficie libera di pertinenza dell'edificio principale.

Gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio dovranno essere arretrati di almeno 5 metri dai cigli stradali, ed essere preceduti da un tratto in piano di pari lunghezza.

Per costruzioni in contiguità a rilevati stradali l'estradosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali.

Nelle aree RE e NR esiste sempre la possibilità di realizzare tettoie, quali pertinenze del fabbricato residenziale esistente, purché realizzate con materiale tale da creare un manufatto coerente con l'ambiente circostante, evitando tipologie e materiali deturpanti: la superficie coperta da tettoie non dovrà comunque superare ii 15% della superfici fondiaria del lotto.