Art.
69 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, il rilascio
della concessione e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 concessa dal Presidente della Giunta Regionale.
Occorre inoltre osservare le procedure previste dalla L.R.
45/89 e relativa circolare P.G.R. n. 2/AGR. del 31.01.90.
Nuove costruzioni ed opere di
urbanizzazione sono vietate:
a)
nelle
aree a bosco di alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone;
b)
in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di
alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi
insediamenti.
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere
consentita l'apertura di strade soltanto al servizio di attività
agro-silvo-pastorali ed estrattive, previa l'autorizzazione di cui al 2° comma.
Tali strade
devono essere chiuse al traffico ordinario ed avere dimensioni non eccedenti le esigenze di transito
per i mezzi di servizio.