Art. 69 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, il rilascio della concessione e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 concessa dal Presidente della Giunta Regionale.

Occorre inoltre osservare le procedure previste dalla L.R. 45/89 e relativa circolare P.G.R. n. 2/AGR. del 31.01.90.

Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a)     nelle aree a bosco di alto fusto o di rimboschimento incluse nelle predette zone;

b)      in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita l'apertura di strade soltanto al servizio di attività agro-silvo-pastorali ed estrattive, previa l'autorizzazione di cui al 2° comma.

Tali strade devono essere chiuse al traffico ordinario ed avere dimensioni non eccedenti le esigenze di transito per i mezzi di servizio.