Art. 7 -
ATTIVITA' IN CORSO E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
E' fatto obbligo di cessazione di
ogni attivitą di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge
28.01.1977 n. 10 e dei disposti del
successivo Titolo II fino al conseguimento della concessione medesima
nei modi e forme di legge.
il disposto del
precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare
concessione, o per le quali la concessione sia scaduta o annullata.
Le autorizzazioni rilasciate con
efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento della
concessione o dell'autorizzazione a norma delle Leggi nazionali e
regionali in vigore; la scadenza e' fissata
dal Sindaco e comunicata all'interessato assieme al termine per la rimozione delle
opere e manufatti.