Art. 7 - ATTIVITA' IN CORSO E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

E' fatto obbligo di cessazione di ogni attivitą di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 e dei disposti del successivo Titolo II fino al conseguimento della concessione medesima nei modi e forme di legge.

il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare concessione, o per le quali la concessione sia scaduta o annullata.

Le autorizzazioni rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento della concessione o dell'autorizzazione a norma delle Leggi nazionali e regionali in vigore; la scadenza e' fissata dal Sindaco e comunicata all'interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti.