Art. 71 - DEROGHE

Con la procedura dell'ad. 41 quater e dell'ad. 3 Legge 21.12.1955 n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta regionale, può rogare alle prescrizioni del P.R.G.C., nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

In queste ultime ipotesi, qualora le opere di interesse pubblico, siano di iniziativa privata, il rilascio della concessione in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipulazione di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale contestualmente con la deliberazione di deroga, idonea a garantire il permanere della destinazione d'uso da cui deriva il pubblico interesse e contenere i vincoli cui i privati dovranno attenersi per la modificazione di tale destinazione che comunque coincidere con una finalità propria del Comune o assunta come tale.

La deroga, per consentire l'attività degli Enti Pubblici in quanto corrispondenti ai fini istituzionali, ammessa in tutte le zone.