Art. 71 - DEROGHE
Con la
procedura dell'ad. 41 quater e dell'ad. 3 Legge 21.12.1955 n. 1357, il Sindaco,
previa deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta regionale, può rogare
alle prescrizioni del P.R.G.C., nel caso di
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
In queste ultime ipotesi, qualora le opere di
interesse pubblico, siano di iniziativa privata, il rilascio della
concessione in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipulazione di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale contestualmente
con la deliberazione di deroga,
idonea a garantire il permanere della destinazione d'uso da cui deriva
il pubblico interesse e contenere i vincoli cui i privati dovranno attenersi
per la modificazione di tale destinazione che comunque coincidere con una
finalità propria del Comune o assunta come tale.
La deroga, per consentire
l'attività degli Enti Pubblici in quanto corrispondenti ai fini istituzionali,
ammessa in tutte le zone.