Art. 72 - NORME REGOLAMENTARI

I) Le norme previste nel presente articolo saranno disciplinate dal Regolamento Igienico-Edilizio comunale che verrà adottato; esse pertanto decadono ad approvazione awenuta del nuovo R.I.E.: si intendono comunque fatte salve tutte le vigenti disposizioni di leggi, decreti, circolari, ecc... in materia igienico-edilizia.

Il) RICHIESTA DI CONCESSIONE

La richiesta di concessione edilizia, per tutte le opere di cui all'art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10 ed al precedente art, 5, deve essere indirizzata al Sindaco, deve essere redatta in competente carta da bollo e munita della documentazione di cui allo articolo seguente.

La richiesta di licenza edilizia deve riportare i numeri di codici fiscali ed essere firmata:

- dal Proprietario del terreno o da chi abbia il titolo per richiederla in base all'art. 4 legge 10/77;

- dal Progettista;

- dal Direttore dei lavori se designato;

- dal Titolare dell'Impresa di Costruzioni se già incaricato.

Il progettista deve essere Ingegnere o Architetto o Geometra o Perito Edile, abilitato all'esercizio della sua professione, iscritto nel rispettivo Albo professionale ed operante nei limiti della sua competenza professionale.

L'Ufficio Tecnico Comunale rilascia ricevuta datata e numerata dell'avvenuta presentazione della pratica per la richiesta di concessione. Approvata la concessione edilizia l'Ufficio provvederà immediatamente all'aggiornamento della cartografia e della rubrica delle licenze nelle parti attinenti la volumetria edificata, la tipologia edilizia, la destinazione del fabbricato, il numero dei vani abitabili e di quelli destinati ai servizi.

Fino a quando non sia comunicato al Sindaco il nominativo dell'esecutore dei lavori, incombe al committente ed al direttore dei lavori anche la responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori stessi.

Le eventuali sostituzioni del direttore e dell'esecutore dei lavori dovranno essere tempestivamente denunciate al Sindaco.

 

III)DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA

a) Per movimenti di terra, discariche, reintegri ed attività estrattive:

1.            Titolo o dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell'area;

2.            Estratti di mappa e di P.R.G.C. della località atti ad individuare l'esatta posizione dell'area;

3.            Planimetria e sezioni atte ad individuare le opere da eseguire in scala idonea all'importanza ed alle caratteristiche delle opere stesse;

4.            Ogni altro documento rispondente alle norme di cui all'art. 55 della L.R. n. 56/77.

b) Per demolizioni:

1.            Breve relazione illustrativa;

2.            Titolo o dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell'area;

3.            Estratti di mappa e di P.R.G.C. atti ad individuare l'esatta ubicazione dell'area in cui sorge l'opera.

4.            Piante dell'edificio da demolire in scala non inferiore a 1:200;

5.            Fotografie atte ad illustrare esternamente la costruzione e l'ambiente circostante;

6.            Elenco delle servitù e dei vincoli pubblici e privati eventuali interessanti la località e l'edificio.

c) Per opere di restauro.

1.         La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 della documentazione richiesta per le opere di demolizione;

2.         Nel caso di restauro di parti esterne, fotografie atte ad illustrare la costruzione e l'ambiente circostante;

3.         Rilievo delle parti interessate in scala 1:100 con eventuali particolari 1:20;

4.         Piante, sezioni e prospetti del progetto di restauro in scala non inferiore a 1:100 con eventuali particolari esecutivi in scala non inferiore a 1:20;

5.         Tutti i computi e la documentazione per la valutazione degli oneri di cui agli art. 5 e 6 della L.R. n. 10/77.

d) Per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e soprelevazioni.

1.            Breve relazione illustrativa o descrizione anche su appositi moduli;

2.            Titolo o dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell'area;

3.            Estratto cartografico del P.R.G.C. riguardante la zona in cui viene a trovarsi la proprietà del richiedente;

4.            Estratto di mappa della località in scala catastale, esteso ad una zona di almeno 75 m circostante la proprietà del richiedente con le indicazioni:

-              dell'orientamento;

dei fogli e numeri di mappa;

degli spazi pubblici esistenti;

-              delle costruzioni esistenti;

della costruzione progettata e interessata dal progetto tinteggiata con colore facilmente distinguibile dalle altre.

5. Planimetria generale nella scala 1:500 con quote planimetriche e anche

altimetriche, qualora il terreno non sia perfettamente piano, che indichi:

- le distanze dell'edificio in oggetto dai confini di proprietà, dalle costruzioni

finitime e dagli spazi pubblici;

- la larghezza degli spazi pubblici e di quelli privati ad uso pubblico limitrofi e circostanti;

- le ampiezze degli spazi liberi;

-      le altezze degli edifici esistenti nell'immediato intorno della proprietà interessata;

-      la sistemazione delle aree a parcheggio e a verde.

6.         Piante quotate in scale non inferiore a 1:100 di tutti i piani: sotterraneo, piano terreno, 1 ' piano, tipo, piano mansardato (ove esista).

7.         Sezioni quotate in scala non inferiore a 1:100 in numero sufficiente per la comprensione del progetto e per la determinazione della volumetria della costruzione.

8.      Disegni di tutte le fronti visibili del fabbricato in scala non inferiore a 1:100 con indicazione delle strutture terminali, delle quote riferite ai piani stradali e a quanto altro occorra per illustrare i rapporti altimetrici ed i caratteri architettonici dell'edificio rispetto alle costruzioni confinanti ed all'ambiente circostante.

9.         Particolari in scala 1:20 o 1:10 delle facciate e della copertura con indicazioni dei materiali e dei colori che si intendono impiegare, qualora gli elaborati di cui al punto 8 non siano sufficientemente indicati.

10.    Indicazione del punto o dei punti di allacciamento della fognatura interna con i collegamenti esterni, in assenza di questi, indicazione di come si intendono smaltire le acque luride e posizione delle opere relative.

11.    Tutti i computi aritmetici occorrenti per comprovare la conformità alle norme del R.E. e P.R.G.C.

12.    Tutti i computi e la documentazione per la valutazione degli oneri di cui agli art. 5 e 6 della legge n. 10/77.

e) Per le recinzioni.

1.      Estratti di mappa e di P.d.F. relativi all'area interessata;

2.      Un prospetto ed una sezione quotata in scala non inferiore a 1:200;

3.     Particolari in scala 1:10 con indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

f) Per opere di riattamento, trasformazione e ristrutturazione.

Si deve presentare la documentazione di cui ai paragrafi c) e d) precedenti tenendo presente che, per quanto concerne le trasformazioni interne, si richiede la documentazione limitatamente alle parti interessate del progetto.

g) Per opere riguardanti fognature, acquedotti, ecc...

1.   Titolo di proprietà, o altri documenti idonei a comprovare il legittimo interesse dei richiedenti all'esecuzione dell'opera;

2.   Breve relazione illustrativa;

3.   Planimetria generale in scala catastale della località con l'indicazione dell'opera;

4.   Disegni in idonea scala dell'opera stessa e con indicazione delle quote altimetriche;

5.   Sezioni trasversali ed altri particolari in scala non inferiore a 1:20.

h) Per apertura di strade private.

La documentazione necessaria e' quella di cui ai precedenti paragrafi a) e g), il progetto delle eventuali opere d'arte sarà redatto in scala 1:100 o 1:200.

i) Per ogni opera soggetta al pagamento della tassa sul Costo Unitario di Costruzione e' fatto obbligo al richiedente la concessione di allegare debitamente compilato il prospetto di cui al D.M. 10.05.1977 e successivi aggiornamenti.

In caso di opere di restauro, risanamento e ristrutturazione o comunque di interventi sull'esistente dovrà essere presentato computo metrico estimativo dei lavori sulla base del prezzario del Proweditorato alle OO.PP per il Piemonte e la Valle d'Aosta, tenendo conto dei coefficienti di variazione media dei costi dei materiali da costruzione stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/CR - 4170 in data 26 maggio 1977, pubblicata sul supplemento al n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 14 giugno 1977.

IV)DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO LAVORI E ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Dovranno essere presentati tutti i documenti e gli elaborati di cui alle norme definite dal 7° comma dell'art. 9 del D.L. 25.05.1996 n. 285 o all'art. 56 L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni per la richiesta di autorizzazione.

V) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENER­GETICI

Per nuove costruzioni o ristrutturazioni con esclusione di stalle, tettoie aperte, bassi fabbricati ad uso autorimessa:

Assieme al progetto architettonico e in ogni caso prima della presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori, pena la sospensione dei medesimi, dovrà essere depositata, a cura del committente, la relazione tecnica inerente l'impianto termico e l'eventuale impianto termo-sanitario a norma della Legge 10/91.

Detta relazione, firmata dal Committente e dal Progettista, dovrà contenere i seguenti dati:

-           categoria dell'edificio;

-           volume V espresso in mc, definito come nel decreto;

-           coefficiente volumico C espresso in Kcal/h °C mc oppure in WrC mc: valore consentito dalla legge e valore effettivo di progetto;

potenza termica massima consentita;

-           potenza termica del generatore, resa al fluido vettore ed espressa in Kcal/h oppure in W;

componenti della centrale termica soggetti ad omologazione della ANCC; descrizione del sistema automatico di regolazione e relative curve di funzionamento;

schema della rete di distribuzione, completa dei diametri delle tubazioni e delle sezioni dei canali calcolati e delle caratteristiche delle pompe e dei ventilatori; indicazione di un tronchetto flangiato per l'eventuale inserzione di un contatore d'acqua o di una flangia tarata per la misura della portata complessiva che attraversa il o i generatori di calore;

indicazione della coibentazione della rete di distribuzione per il riscaldamento degli ambienti e per i servizi igienici e sanitari (tipo e spessore della coibentazione);

fabbisogno termico per singolo ambiente, espresso in Kcal/h oppure in W; indicazione dei componenti dell'impianto di utilizzazione, che devono risultare omologati dalla ANCC;

elencazione e descrizione delle caratteristiche dei locali con particolari esigenze termiche e quindi passibili di deroga rispetto alla temperatura-limite di 20 °C; giustificazione della potenza termica necessaria per la produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;

       rapporto tra il consumo previsto di combustibile ed il volume V;

piante, sezioni e prospetti del progetto esecutivo, con l'indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e spessori), termiche e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di isolamento dell'edificio (coefficiente Cd);

documentazione, derivante da accertamenti di laboratorio, che attesti che i componenti da impiegare nella costruzione che contengono materiali isolanti ovvero i materiali da impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio;

- relazione illustrante il calcolo di Cd e Cv relativi all'edificio, effettuato in base agli spessori ed alle caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio dell'aria; devono risultare altresì nel calcolo le dispersioni delle strutture isolate e non isolate, nonché quelle dovute ai ponti termici.

Per gli impianti di potenza superiore a 58.000 W si dovrà presentare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale del nominativo del collaudatore dell'impianto che redigere il collaudo e cioè: il collaudo deve verificare la rispondenza dell'impianto realizzato alle norme di legge e al progetto depositato presso il Comune. Devono essere controllati nei fumi il contenuto di CO2 , l'indice di fumosità e la temperatura e, nel caso di impiego di combustibile gassoso, anche il contenuto di CO2.

Nel caso in cui l'impianto sia dotato di termo-regolazione centralizzata, devono inoltre essere rilevati almeno due valori della temperatura del fluido di mandata dell'impianto a valle della termoregolazione, in relazione ai rispettivi valori della temperatura esterna durante il collaudo. Deve inoltre essere verificato che, in periodo medio stagionale e durante le ore di soleggiamento in giornata serena, la temperatura nei diversi ambienti dell'edificio non superi quella prevista nel progetto. I dati rilevati vanno riportati, a cura del collaudatore, sul libretto di centrale.

Il collaudo dell'impianto centralizzato di acqua calda per usi igienici, e sanitari, deve verificare ai fini della legge che la temperatura dell'acqua nel punto di immissione nella rete di distribuzione sia conforme al valore fissato dalla legge, con la tolleranza e le modalità indicate dalla legge stessa.

In occasione dei collaudi di cui sopra devono essere anche accertati gli spessori e lo stato delle coibentazioní delle tubazioni e dei canali d'aria dell'impianto.

VI)INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Viene richiamato qui integralmente quanto già nei precedenti articoli stato disposto in merito.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di vecchia edificazione, dovranno uniformarsi in modo critico ed attento alle tradizioni costruttive locali, alle tipologie ed all'ambiente circostante, adottando soluzioni, materiali e colori che vi si accostino con estrema sobrietà ed uniformità.

Pur non escludendo soluzioni anche alternative a quelle tradizionali, se adeguatamente motivate e documentate, si prescrive di norma l'osservanza di criteri, materiali e particolari costruttivi o decorativi indicati dalla Pubblica Amministrazione in un proprio repertorio aggiornabile e motivamente modificabile con semplice delibera consiliare.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è comunque fatto divieto di diminuire le altezze interne dei locali di abitazione se già inferiori a quelle prescritte dal R.E. comunale.

In particolare per quanto riguarda i criteri, i materiali ed i particolari costruttivi relativi a tali interventi si specificano i seguenti indirizzi:

a)   Murature esterne.

Le murature a faccia a vista, se di particolare pregio ambientale ed architettonico, devono essere conservate nel loro aspetto originario.

Qualora si rendano necessarie operazioni di consolidamento e risanamento (in presenza di leganti terrosi o che comunque non offrono sufficienti garanzie di solidità ed impermeabilizzazione), si procederà alla ripulitura ed alla stilatura dei giunti con idonei leganti, avendo cura di intervenire lasciando scoperto il massimo possibile della muratura preesistente.

Per le murature già originariamente rinzaffate o dove per necessità dipendenti dalla pezzatura della pietra impiegata, oppure per motivi particolari di consolidamento e risanamento sia necessario procedere alla ripulitura della muratura e successivo rinzaffo, questo deve essere eseguito con tecnica ed impiego di leganti simili a quelli tradizionali e lasciato al naturale, ovvero rinzaffato con intonaco rustico.

Le murature di fabbricati di tipologia urbana, originariamente intonacate e tinteggiate (se prive di apparati decorativi), possono essere nuovamente intonacate con rinzaffo frattazzato eseguito con malta di calce idraulica e sabbia. La successiva tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinta a calce o ai silicati di calce con esclusione di intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi tipo.

b)  Struttura e sporgenze del tetto.

La struttura del tetto, particolarmente per le porzioni sporgenti all'infuori dei muri perimetrali, deve essere realizzata riprendendo i modelli originari in travi e listelli di legno, trattati al naturale anche non squadrati.

c)   Manti di copertura.

Nei rifacimenti del manto di copertura dovrà essere impiegato il materiale tradizionale costituito dai coppi alla piemontese.

d)  Aperture.

Le aperture esistenti quanto più possibile si devono conservare nella loro forma e posizione originaria da cui derivano interessanti e validi risultati di composizione formale, conseguenti per la maggior parte da effetti di asimmetria.

Nel caso in cui sia necessario aumentar la superficie finestrata, anziché intervenire ampliando quelle esistenti, si possono prevedere nuove aperture, purché risultino organicamente integrabili sul piano di facciata con le vecchie.

Ove esistenti, o ritenuto necessario al posto dei riquadri di legno, potranno essere eseguite attorno alle aperture fasce intonacate ed imbiancate di larghezza di circa 15-20 cm.

Nel caso in cui esistono architravi, stipiti in vista o elementi decorativi, questi dovranno essere conservati o ripresi con gli stessi materiali.

e)   Serramenti.

I serramenti devono essere realizzati preferibilmente in legno, trattati al naturale con vernice impregnante ed eventualmente scurente ed il loro disegno deve essere improntato a semplicità secondo i modelli locali.

f)       Balconate.

Le balconate nelle operazioni di ristrutturazione dovranno essere eseguiti preferibilmente in legno, trattato al naturale secondo disegni simili ai tradizionali.

  g) Abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutti i progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazione e riuso di edifici esistenti, sia pubblici che privati, dovranno essere redatti in modo da prevedere l'eliminazione delle barriere architettoniche come richiesto dagli articoli 32, 5° comma, e 91 octies della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Sono quindi integralmente qui richiamati i disposti del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, della Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 e della Legge 30 Marzo 1971 n. 118.

VlI)LA COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA (C.1.E.)

La C.I.E. l'organo consultivo comunale nel settore edilizio; essa esprime pareri nei casi previsti dalle leggi o dalle norme comunali; il Sindaco (o l'Assessore delegato) può altresì richiedere pareri alla C.I.E. anche al di fuori dei casi normativamente stabiliti.

La C.LE. ha il compito specifico di valutare la qualità formale e compositiva dell'opera, nonché il suo inserimento nel contesto urbano e ambientale. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione applica i criteri enunciati nel "documento di indirizzi" di cui al successivo punto VIII,

COMPOSIZIONE

La C.I.E. composta dal Sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'U.S.S.L. competente per territorio, dal comandante dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, e da cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, che abbiano comprovata competenza nelle materie attinenti l'architettura, l'urbanistica, l'ambiente, l'attività edilizia.

La Commissione presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.

La Giunta comunale designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della C.I.E..

Possono assistere ai lavori della C.I.E. i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa; tale assistenza può essere comunque richiesta dalla Commissione.

DURATA

La durata in carica della Commissione Edilizia è pari a quella del Consiglio Comunale. La Commissione in carica al momento del rinnovo del Consiglio Comunale conserva peraltro le sue competenze e le sue facoltà fino a che non ne sia stata rinnovata la composizione.

DIMISSIONI E DECADENZA DEI COMPONENTI

I componenti della C.I.E, possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; in tal caso restano in carica fino a che ii Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. I componenti della C.I.E. decadono peri seguenti motivi:

a)      per incompatibilità nei casi previsti dal Regolamento edilizio;

b)     per assenza ingiustificata da almeno tre sedute consecutive.

La decadenza dichiarata dal Consiglio Comunale.

I componenti della C.I.E. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta giorni dall'esecuzione della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla ricezione della lettera di dimissioni.

PARERI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

E' obbligatorio, ma non vincolante, il preventivo parere della Commissione Edilizia per l'emanazione dei seguenti atti:

1)   concessioni o autorizzazioni edilizie; concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

2)   varianti, annullamenti o revoche delle stesse.

E' data facoltà al Sindaco (o all'Assessore delegato), alla Giunta ed al Consiglio Comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - di richiedere pareri alla C.I.E. sulle seguenti ulteriori materie:

1)   progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a concessione né ad autorizzazione;

2) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

3) convenzioni;

4) programmi pluriennali di attuazione;

5) regolamento edilizio e sue modifiche.

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni della C.I.E. sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti elettivi della Commissione.

FORMULAZIONE DEI PARERI E REDAZIONE DEI VERBALI

La C.I.E. esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio Comunale componente; i lavori della Commissione sono direttivi dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età. Qualora la Commissione reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a fondare il parere, può decidere - a maggioranza dei votanti - di sospendere l'espressione del parere stesso rendendosi necessaria l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria; in tal caso, la commissione deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento richiesto.

Qualora la C.I.E. non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in modo articolato, idoneo ad esprimere sinteticamente i diversi convincimenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto verbale a cura del segretario.

II verbale redatto su registro o su schede previamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del segretario comunale.

Il verbale stesso firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione o da chi lo sostituisce.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con esatto riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere puntuale; il parere espresso o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori.

Copia del verbale allegata agli atti relativi alla concessioné o all'autorizzazione.

INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.

Vi è interesse all'argomento quando il componente della C.I.E. abbia partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale, per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente.

AUDIZIONI E SOPRALLUOGHI

La Commissione - con decisione assunta a maggioranza dei votanti - ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti su specifiche materie.

Ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare, o comunque di sentire, i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Può altresì chiedere incontri con il Sindaco, gli Assessori componenti, la Giunta comunale.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di eseguire individualmente sopralluoghi, con la presenza di un funzionario del Comune.

VIII) TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED INDIRIZZI PER L'ATTIVITA' STESSA

La Commissione Igienico Edilizia, all'atto del suo insediamento, enuncia, in un "documento di indirizzi", i criteri che adotterà nella sua attività consultiva ed in specie nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame, anche per quanto concerne la qualità formale e compositiva degli interventi.

Il documento trasmesso, entro 45 giorni dall'insediamento, al Consiglio Comunale, che ne prevede atto e formula, ove lo ritenga, le sue osservazioni.

Il documento di cui al comma 1 può essere integrato o modificato nel corso del mandato.

Al termine dì ogni anno di attività, la Commissione Edilizia redige e trasmette alla Giunta Comunale una relazione sull'attività svolta; nell'ambito della stessa; possono essere formulate proposte e raccomandazioni all'Amministrazione, aventi ad oggetto l'organizzazione comunale nel settore edilizio e urbanistico, il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio; la Relazione altresì trasmessa al Consiglio Comunale.

Il documento di cui al precedente primo comma enuncia i criteri di valutazione sui seguenti aspetti:

a)      parametri di valutazione ambientale:

- decoro su spazi pubblici;

- equilibrio tra gli spazi e i volumi in relazione al costruito;

- allineamenti;

- arredo urbano.

b)     parametri di valutazione architettonica:

- tipologie costruttive ammesse;

- elementi costruttivi (cornici, balconi, ringhiere, serramenti, etc.);

- materiali;

- colori.

c) metodologie di esame delle domande, anche con riferimento ai tempi di esame ed alla possibilità di escussione di esperti.

I documenti di cui ai precedenti primo e terzo comma e le relazioni di cui al quarto comma devono essere pubblicati all'albo pretorio e comunicati agli organismi rappresentativi delle organizzazioni interessate (professionisti, imprenditori, sindacati).