Art. 72 - NORME
REGOLAMENTARI
I) Le norme previste nel presente articolo saranno
disciplinate dal Regolamento Igienico-Edilizio
comunale che verrà adottato; esse pertanto decadono ad approvazione awenuta del nuovo R.I.E.: si
intendono comunque fatte salve tutte le vigenti disposizioni di leggi,
decreti, circolari, ecc... in materia igienico-edilizia.
Il)
RICHIESTA DI CONCESSIONE
La
richiesta di concessione edilizia, per tutte le opere di cui all'art. 1 L. 28
gennaio 1977 n. 10 ed al precedente art, 5, deve essere indirizzata al Sindaco,
deve essere redatta in competente carta da
bollo e munita della documentazione di cui allo articolo seguente.
La richiesta di licenza
edilizia deve riportare i numeri di codici fiscali ed essere firmata:
- dal Proprietario del terreno o da chi abbia il titolo
per richiederla in base all'art. 4 legge 10/77;
- dal
Progettista;
- dal Direttore
dei lavori se designato;
- dal
Titolare dell'Impresa di Costruzioni se già incaricato.
Il progettista deve essere Ingegnere o Architetto o
Geometra o Perito Edile, abilitato all'esercizio della sua professione,
iscritto nel rispettivo Albo professionale ed operante nei limiti della sua
competenza professionale.
L'Ufficio
Tecnico Comunale rilascia ricevuta datata e numerata dell'avvenuta presentazione della pratica per la richiesta di
concessione. Approvata la concessione edilizia l'Ufficio provvederà
immediatamente all'aggiornamento della cartografia
e della rubrica delle licenze nelle parti attinenti la volumetria edificata, la
tipologia edilizia, la destinazione
del fabbricato, il numero dei vani abitabili e di quelli destinati ai
servizi.
Fino a quando non sia comunicato al Sindaco il
nominativo dell'esecutore dei lavori, incombe al committente ed al
direttore dei lavori anche la responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori
stessi.
Le
eventuali sostituzioni del direttore e dell'esecutore dei lavori dovranno
essere tempestivamente denunciate al Sindaco.
III)DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA
a) Per movimenti di terra,
discariche, reintegri ed attività estrattive:
1.
Titolo o dichiarazione
di proprietà o di disponibilità dell'area;
2.
Estratti di mappa e di P.R.G.C. della località atti
ad individuare l'esatta posizione dell'area;
3.
Planimetria e sezioni atte ad individuare le
opere da eseguire in scala idonea all'importanza ed alle caratteristiche
delle opere stesse;
4.
Ogni altro documento
rispondente alle norme di cui all'art. 55 della L.R. n. 56/77.
b) Per demolizioni:
1.
Breve relazione
illustrativa;
2.
Titolo
o dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell'area;
3.
Estratti di mappa e di P.R.G.C. atti ad
individuare l'esatta ubicazione dell'area in cui sorge l'opera.
4.
Piante dell'edificio
da demolire in scala non inferiore a 1:200;
5.
Fotografie atte ad illustrare esternamente la
costruzione e l'ambiente circostante;
6.
Elenco delle servitù
e dei vincoli pubblici e privati eventuali interessanti la località e
l'edificio.
c) Per opere di restauro.
1.
La documentazione di
cui ai punti 1, 2, 3 e 6 della documentazione richiesta per le opere di
demolizione;
2.
Nel caso di restauro di parti esterne, fotografie
atte ad illustrare la costruzione e l'ambiente circostante;
3.
Rilievo delle parti
interessate in scala 1:100 con eventuali particolari 1:20;
4.
Piante, sezioni e prospetti del progetto di
restauro in scala non inferiore a 1:100 con eventuali particolari
esecutivi in scala non inferiore a 1:20;
5.
Tutti i computi e la documentazione per la
valutazione degli oneri di cui agli art. 5 e 6 della L.R. n. 10/77.
d) Per nuove
costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e soprelevazioni.
1.
Breve relazione
illustrativa o descrizione anche su appositi moduli;
2.
Titolo
o dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell'area;
3.
Estratto cartografico del P.R.G.C. riguardante la
zona in cui viene a trovarsi la proprietà del richiedente;
4.
Estratto di mappa
della località in scala catastale, esteso ad una zona di almeno 75 m
circostante la proprietà del richiedente con le indicazioni:
-
dell'orientamento;
dei fogli e numeri di
mappa;
degli spazi pubblici
esistenti;
-
delle
costruzioni esistenti;
della costruzione
progettata e interessata dal progetto tinteggiata con colore facilmente
distinguibile dalle altre.
5. Planimetria generale
nella scala 1:500 con quote planimetriche e anche
altimetriche, qualora
il terreno non sia perfettamente piano, che indichi:
- le distanze
dell'edificio in oggetto dai confini di proprietà, dalle costruzioni
finitime e dagli spazi
pubblici;
- la larghezza degli
spazi pubblici e di quelli privati ad uso pubblico limitrofi e circostanti;
-
le ampiezze degli spazi liberi;
- le altezze degli edifici esistenti
nell'immediato intorno della proprietà interessata;
- la sistemazione delle aree a
parcheggio e a verde.
6.
Piante quotate in scale non inferiore a 1:100 di
tutti i piani: sotterraneo, piano terreno, 1 ' piano, tipo, piano
mansardato (ove esista).
7.
Sezioni
quotate in scala non inferiore a 1:100 in numero sufficiente per la
comprensione del progetto e per la determinazione della volumetria della
costruzione.
8.
Disegni di tutte le fronti visibili del fabbricato in
scala non inferiore a 1:100 con indicazione delle strutture terminali, delle quote riferite
ai piani stradali e a quanto altro occorra
per illustrare i rapporti altimetrici ed i caratteri architettonici dell'edificio
rispetto alle costruzioni confinanti ed all'ambiente circostante.
9.
Particolari in scala 1:20 o 1:10 delle facciate e della
copertura con indicazioni dei materiali e dei colori che si intendono
impiegare, qualora gli elaborati di cui al punto 8 non siano sufficientemente indicati.
10.
Indicazione del punto o dei punti di allacciamento della
fognatura interna con i collegamenti
esterni, in assenza di questi, indicazione di come si intendono smaltire le
acque luride e posizione delle opere relative.
11.
Tutti i computi aritmetici occorrenti per
comprovare la conformità alle norme del R.E. e P.R.G.C.
12.
Tutti i computi e la documentazione per la
valutazione degli oneri di cui agli art. 5 e 6 della legge n. 10/77.
e) Per le recinzioni.
1. Estratti di mappa e di P.d.F. relativi all'area
interessata;
2. Un prospetto ed una sezione quotata in scala non
inferiore a 1:200;
3.
Particolari in scala 1:10 con indicazione dei
materiali che si intendono impiegare.
f) Per opere di riattamento, trasformazione e
ristrutturazione.
Si deve presentare la documentazione di cui ai paragrafi
c) e d) precedenti tenendo presente che, per quanto concerne le
trasformazioni interne, si richiede la documentazione limitatamente alle parti interessate del
progetto.
g) Per opere riguardanti fognature, acquedotti, ecc...
1.
Titolo di proprietà, o altri documenti idonei a
comprovare il legittimo interesse dei richiedenti all'esecuzione
dell'opera;
2.
Breve relazione
illustrativa;
3.
Planimetria generale in scala catastale della
località con l'indicazione dell'opera;
4.
Disegni in idonea scala dell'opera stessa e con
indicazione delle quote altimetriche;
5.
Sezioni trasversali
ed altri particolari in scala non inferiore a 1:20.
h) Per apertura di strade private.
La documentazione necessaria e' quella di cui ai
precedenti paragrafi a) e g), il progetto delle eventuali opere d'arte sarà
redatto in scala 1:100 o 1:200.
i) Per ogni opera soggetta al
pagamento della tassa sul Costo Unitario di Costruzione e' fatto obbligo al
richiedente la concessione di allegare debitamente compilato il prospetto di cui al
D.M. 10.05.1977 e successivi aggiornamenti.
In
caso di opere di restauro, risanamento e ristrutturazione o comunque di
interventi sull'esistente
dovrà essere presentato computo metrico estimativo dei lavori sulla base del
prezzario del Proweditorato alle OO.PP per il Piemonte e la Valle d'Aosta, tenendo conto dei coefficienti di variazione media
dei costi dei materiali da costruzione stabiliti dalla deliberazione del
Consiglio Regionale n. 179/CR - 4170 in data 26 maggio 1977, pubblicata sul
supplemento al n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 14
giugno 1977.
IV)DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO
LAVORI E ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Dovranno
essere presentati tutti i documenti e gli elaborati di cui alle norme definite dal 7° comma dell'art. 9 del D.L.
25.05.1996 n. 285 o all'art. 56 L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni per la richiesta di autorizzazione.
V) DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
Per nuove costruzioni o ristrutturazioni con
esclusione di stalle, tettoie aperte, bassi fabbricati ad uso
autorimessa:
Assieme al progetto
architettonico e in ogni caso prima della presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori, pena la
sospensione dei medesimi, dovrà essere depositata,
a cura del committente, la relazione tecnica inerente l'impianto termico e l'eventuale
impianto termo-sanitario a norma della Legge 10/91.
Detta relazione, firmata dal Committente e dal
Progettista, dovrà contenere i seguenti dati:
-
categoria
dell'edificio;
-
volume V espresso in
mc, definito come nel decreto;
-
coefficiente
volumico C espresso in Kcal/h °C mc oppure in WrC mc: valore consentito dalla
legge e valore effettivo di progetto;
potenza
termica massima consentita;
-
potenza termica del generatore, resa al fluido
vettore ed espressa in Kcal/h oppure in W;
componenti della centrale termica soggetti ad
omologazione della ANCC; descrizione
del sistema automatico di regolazione e relative curve di funzionamento;
schema della
rete di distribuzione, completa dei diametri delle tubazioni e delle sezioni dei canali calcolati e delle
caratteristiche delle pompe e dei ventilatori; indicazione di un
tronchetto flangiato per l'eventuale inserzione di un contatore d'acqua o di una
flangia tarata per la misura della portata complessiva che attraversa il o i
generatori di calore;
indicazione
della coibentazione della rete di distribuzione per il riscaldamento degli ambienti
e per i servizi igienici e sanitari (tipo e spessore della coibentazione);
fabbisogno termico per singolo ambiente, espresso
in Kcal/h oppure in W; indicazione dei componenti dell'impianto di
utilizzazione, che devono risultare omologati dalla ANCC;
elencazione
e descrizione delle caratteristiche dei locali con particolari esigenze termiche e quindi passibili di deroga rispetto
alla temperatura-limite di 20 °C; giustificazione
della potenza termica necessaria per la produzione dell'acqua calda per
usi igienici e sanitari;
rapporto tra il consumo previsto di combustibile
ed il volume V;
piante,
sezioni e prospetti del progetto esecutivo, con l'indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e
spessori), termiche e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per
individuare il grado di isolamento dell'edificio (coefficiente Cd);
documentazione,
derivante da accertamenti di laboratorio, che attesti che i componenti da
impiegare nella costruzione che contengono materiali isolanti ovvero i
materiali da impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in
relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione
dell'edificio;
-
relazione illustrante il calcolo di Cd e Cv relativi all'edificio, effettuato
in base agli spessori ed alle
caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio dell'aria; devono risultare altresì nel calcolo
le dispersioni delle strutture isolate e non isolate, nonché quelle
dovute ai ponti termici.
Per gli impianti di potenza superiore a 58.000 W
si dovrà presentare comunicazione all'Ufficio
Tecnico Comunale del nominativo del collaudatore dell'impianto che redigere
il collaudo e cioè: il collaudo deve verificare la rispondenza dell'impianto realizzato
alle norme di legge e al progetto depositato presso il Comune. Devono essere
controllati nei fumi il contenuto di CO2 , l'indice di fumosità e la
temperatura e, nel caso di impiego di combustibile gassoso, anche il contenuto
di CO2.
Nel caso in cui l'impianto sia dotato di
termo-regolazione centralizzata, devono inoltre essere rilevati almeno due valori della temperatura del fluido di
mandata dell'impianto a valle della
termoregolazione, in relazione ai rispettivi valori della temperatura esterna
durante il collaudo. Deve inoltre essere verificato che, in periodo medio
stagionale e durante le ore di soleggiamento in giornata serena, la temperatura
nei diversi ambienti dell'edificio non superi quella prevista nel progetto. I
dati rilevati vanno riportati, a cura del collaudatore, sul libretto di
centrale.
Il collaudo dell'impianto centralizzato di acqua
calda per usi igienici, e sanitari, deve verificare ai fini della legge
che la temperatura dell'acqua nel punto di immissione nella rete di distribuzione sia conforme al valore fissato dalla legge,
con la tolleranza e le modalità indicate dalla legge stessa.
In occasione
dei collaudi di cui sopra devono essere anche accertati gli spessori e lo stato delle coibentazioní delle
tubazioni e dei canali d'aria dell'impianto.
VI)INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
Viene richiamato qui
integralmente quanto già nei precedenti articoli stato disposto in merito.
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di vecchia
edificazione, dovranno uniformarsi in modo
critico ed attento alle tradizioni costruttive locali, alle tipologie ed
all'ambiente circostante, adottando soluzioni, materiali e colori che vi si accostino
con estrema sobrietà ed uniformità.
Pur non escludendo soluzioni anche alternative a
quelle tradizionali, se adeguatamente
motivate e documentate, si prescrive di norma l'osservanza di criteri, materiali e particolari costruttivi o decorativi
indicati dalla Pubblica Amministrazione in un proprio repertorio aggiornabile e motivamente modificabile con
semplice delibera consiliare.
Negli interventi sul patrimonio edilizio
esistente è comunque fatto divieto di diminuire le altezze interne dei
locali di abitazione se già inferiori a quelle prescritte dal R.E. comunale.
In
particolare per quanto riguarda i criteri, i materiali ed i particolari
costruttivi relativi a
tali interventi si specificano i seguenti indirizzi:
a)
Murature
esterne.
Le
murature a faccia a vista, se di particolare pregio ambientale ed architettonico, devono essere conservate nel loro
aspetto originario.
Qualora si rendano necessarie operazioni di
consolidamento e risanamento (in presenza di leganti terrosi o che comunque non
offrono sufficienti garanzie di solidità ed impermeabilizzazione), si procederà
alla ripulitura ed alla stilatura dei giunti
con idonei leganti, avendo cura di intervenire lasciando scoperto il massimo
possibile della muratura preesistente.
Per le murature già originariamente rinzaffate o dove per
necessità dipendenti dalla pezzatura della
pietra impiegata, oppure per motivi particolari di consolidamento e risanamento sia necessario
procedere alla ripulitura della muratura e successivo rinzaffo, questo deve
essere eseguito con tecnica ed impiego
di leganti simili a quelli tradizionali e lasciato al naturale, ovvero rinzaffato
con intonaco rustico.
Le murature di
fabbricati di tipologia urbana, originariamente intonacate e tinteggiate (se prive di apparati decorativi),
possono essere nuovamente intonacate
con rinzaffo frattazzato eseguito con malta di calce idraulica e sabbia. La
successiva tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinta a calce o ai silicati
di calce con esclusione di intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi tipo.
b) Struttura e sporgenze del tetto.
La struttura del
tetto, particolarmente per le porzioni sporgenti all'infuori dei muri perimetrali, deve essere realizzata riprendendo i
modelli originari in travi e listelli di legno, trattati al naturale
anche non squadrati.
c) Manti di copertura.
Nei
rifacimenti del manto di copertura dovrà essere impiegato il materiale tradizionale costituito dai coppi
alla piemontese.
d) Aperture.
Le aperture esistenti
quanto più possibile si devono conservare nella loro forma e posizione
originaria da cui derivano interessanti e validi risultati di composizione
formale, conseguenti per la maggior parte da effetti di asimmetria.
Nel caso in cui sia
necessario aumentar la superficie finestrata, anziché intervenire
ampliando quelle esistenti, si possono prevedere nuove aperture, purché
risultino organicamente integrabili sul piano di facciata con le vecchie.
Ove esistenti, o
ritenuto necessario al posto dei riquadri di legno, potranno essere eseguite
attorno alle aperture fasce intonacate ed imbiancate di larghezza di circa 15-20
cm.
Nel caso in cui
esistono architravi, stipiti in vista o elementi decorativi, questi dovranno
essere conservati o ripresi con gli stessi materiali.
e) Serramenti.
I serramenti devono
essere realizzati preferibilmente in legno, trattati al naturale con vernice impregnante ed eventualmente scurente
ed il loro disegno deve essere improntato a semplicità secondo i modelli
locali.
f) Balconate.
Le
balconate nelle operazioni di ristrutturazione dovranno essere eseguiti preferibilmente in legno, trattato al naturale
secondo disegni simili ai tradizionali.
g) Abbattimento delle barriere
architettoniche.
Tutti
i progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazione e riuso di edifici
esistenti, sia pubblici che privati, dovranno essere redatti in modo da prevedere l'eliminazione delle barriere
architettoniche come richiesto dagli articoli 32, 5° comma, e 91 octies della
L.R. 56/77 e s.m. e i..
Sono
quindi integralmente qui richiamati i disposti del D.P.R. 27 aprile 1978 n.
384, della Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 e della
Legge 30 Marzo 1971 n.
118.
VlI)LA
COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA (C.1.E.)
La C.I.E. l'organo
consultivo comunale nel settore edilizio; essa esprime pareri nei casi previsti
dalle leggi o dalle norme comunali; il Sindaco (o l'Assessore delegato) può
altresì richiedere pareri alla C.I.E. anche al di fuori dei casi normativamente
stabiliti.
La C.LE. ha il
compito specifico di valutare la qualità formale e compositiva dell'opera,
nonché il suo inserimento nel contesto urbano e ambientale. Nello svolgimento dei suoi compiti,
la Commissione applica i criteri enunciati nel "documento di
indirizzi" di cui al successivo punto VIII,
COMPOSIZIONE
La
C.I.E. composta dal Sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'U.S.S.L. competente
per territorio, dal comandante dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, e da cinque
componenti, eletti dal Consiglio Comunale.
I
membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra cittadini maggiorenni, dotati
dell'elettorato attivo e passivo, che abbiano comprovata competenza nelle
materie attinenti l'architettura,
l'urbanistica, l'ambiente, l'attività edilizia.
La
Commissione presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.
La
Giunta comunale designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario
della C.I.E..
Possono assistere ai
lavori della C.I.E. i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti
all'esame della Commissione stessa; tale assistenza può essere comunque
richiesta dalla Commissione.
DURATA
La
durata in carica della Commissione Edilizia è pari a quella del Consiglio
Comunale. La Commissione in carica al momento del rinnovo del Consiglio
Comunale conserva peraltro le sue competenze e le sue facoltà fino a che non ne
sia stata rinnovata la composizione.
DIMISSIONI
E DECADENZA DEI COMPONENTI
I componenti della C.I.E, possono rassegnare le
proprie dimissioni in qualsiasi tempo; in tal caso restano in carica fino a che
ii Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. I componenti della C.I.E.
decadono peri seguenti motivi:
a)
per incompatibilità
nei casi previsti dal Regolamento edilizio;
b)
per assenza
ingiustificata da almeno tre sedute consecutive.
La
decadenza dichiarata dal Consiglio Comunale.
I
componenti della C.I.E. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
sessanta giorni dall'esecuzione della deliberazione che dichiara la
decadenza o dalla ricezione della lettera di dimissioni.
PARERI
OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
E'
obbligatorio, ma non vincolante, il preventivo parere della Commissione
Edilizia per l'emanazione dei seguenti atti:
1)
concessioni o
autorizzazioni edilizie; concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe
e monumenti funerari;
2) varianti, annullamenti o revoche delle stesse.
E'
data facoltà al Sindaco (o all'Assessore delegato), alla Giunta ed al Consiglio
Comunale - ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze - di richiedere pareri alla C.I.E. sulle
seguenti ulteriori materie:
1) progetti di opere
pubbliche ancorché non soggetti a concessione né ad autorizzazione;
2) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro
varianti;
3) convenzioni;
4) programmi pluriennali di attuazione;
5) regolamento edilizio e sue modifiche.
VALIDITA'
DELLE SEDUTE
Le
riunioni della C.I.E. sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti
elettivi della Commissione.
FORMULAZIONE
DEI PARERI E REDAZIONE DEI VERBALI
La C.I.E. esprime i propri pareri
sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio Comunale componente; i
lavori della Commissione sono direttivi dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente
più anziano di età. Qualora la Commissione reputi la documentazione esistente e
gli atti istruttori insufficienti a
fondare il parere, può decidere - a maggioranza dei votanti - di sospendere
l'espressione del parere stesso rendendosi necessaria l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria; in tal
caso, la commissione deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del
supplemento richiesto.
Qualora
la C.I.E. non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il
parere stesso sarà formulato in modo articolato, idoneo ad esprimere
sinteticamente i diversi convincimenti.
Delle
sedute della Commissione viene redatto verbale a cura del segretario.
II
verbale redatto su registro o su schede previamente numerate e vidimate mediante
il bollo del Comune e la firma del segretario comunale.
Il
verbale stesso firmato dal segretario estensore e dal Presidente della
Commissione o da chi lo sostituisce.
Il
verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i
nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con esatto riferimento alla relativa
pratica ove si tratti
di parere puntuale; il parere espresso o la richiesta di integrazioni o supplementi
istruttori.
Copia del verbale allegata agli atti relativi alla
concessioné o all'autorizzazione.
INCOMPATIBILITA'
DEI COMPONENTI
Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti
specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere
privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al
giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve
essere fatta menzione nel verbale.
Vi è interesse
all'argomento quando il componente della C.I.E. abbia partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di
autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o
comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale, per cui egli tragga
concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame
della Commissione; quando abbia appaltato la realizzazione
dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente.
AUDIZIONI
E SOPRALLUOGHI
La Commissione - con decisione
assunta a maggioranza dei votanti - ha facoltà di richiedere al Sindaco di
poter sentire uno o più esperti su specifiche materie.
Ha altresì facoltà -
con le stesse modalità decisionali - di convocare, o comunque di sentire, i richiedenti le concessioni e le
autorizzazioni, o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di
eseguire sopralluoghi collegiali.
Può
altresì chiedere incontri con il Sindaco, gli Assessori componenti, la Giunta comunale.
Il Presidente della Commissione ha
facoltà di eseguire individualmente sopralluoghi, con la presenza di un
funzionario del Comune.
VIII) TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED INDIRIZZI PER L'ATTIVITA' STESSA
La
Commissione Igienico Edilizia, all'atto del suo insediamento, enuncia, in un "documento di indirizzi",
i criteri che adotterà nella sua attività consultiva ed in specie nella valutazione
dei progetti sottoposti al suo esame, anche per quanto concerne la qualità
formale e compositiva degli interventi.
Il
documento trasmesso, entro 45 giorni dall'insediamento, al Consiglio Comunale, che
ne prevede atto e formula, ove lo ritenga, le sue osservazioni.
Il
documento di cui al comma 1 può essere integrato o modificato nel corso del mandato.
Al
termine dì ogni anno di attività, la Commissione Edilizia redige e trasmette
alla Giunta Comunale una relazione sull'attività svolta; nell'ambito della stessa; possono essere formulate
proposte e raccomandazioni all'Amministrazione, aventi ad oggetto
l'organizzazione comunale nel settore edilizio e urbanistico, il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio; la
Relazione altresì trasmessa al Consiglio Comunale.
Il documento di cui al precedente
primo comma enuncia i criteri di valutazione sui seguenti aspetti:
a)
parametri di
valutazione ambientale:
- decoro su spazi pubblici;
- equilibrio tra gli spazi e i
volumi in relazione al costruito;
- allineamenti;
- arredo urbano.
b) parametri di valutazione architettonica:
- tipologie costruttive ammesse;
-
elementi costruttivi (cornici, balconi, ringhiere, serramenti, etc.);
- materiali;
- colori.
c) metodologie
di esame delle domande, anche con riferimento ai tempi di esame ed alla possibilità di escussione
di esperti.
I documenti di cui ai
precedenti primo e terzo comma e le relazioni di cui al quarto comma devono essere pubblicati all'albo pretorio e
comunicati agli organismi rappresentativi
delle organizzazioni interessate (professionisti, imprenditori, sindacati).