ART. 11 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC)
1. “Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.
3. Sono previste due sotto-categorie di intervento intese a specificare il contenuto generale di cui sopra ed a renderlo più aderente alla peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti:
- RC1: restauro conservativo;
- RC2: risanamento conservativo.
I contenuti delle due sottocategorie sono:
4. RC1- restauro conservativo
Il restauro conservativo è finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale; è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, formali e ornamentali dell’opera e all’eliminazione delle aggiunte e delle superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica.
Più dettagliatamente per interventi di restauro conservativo sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli edifici:
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Opere ammesse:
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A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
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Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.
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B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
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Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari, e l’inserimento di scale interne ove inesistenti. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell’edificio (scale, androni, logge, portici, etc.).
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C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE
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Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l’alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie e l’eliminazione di aperture aggiunte.
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D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
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Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d’uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l’apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l’eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l’impianto distributivo dell’edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
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E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
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Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l’impoverimento dell’apparato decorativo.
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F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI
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Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).
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Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. |
5. RC2- risanamento conservativo
Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planivolumetrico, anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici.
Questo tipo di intervento può essere previsto anche per edifici di interesse storico-artistico, individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero le esigenze d’uso rendano necessarie modificazioni e integrazioni dell’organismo edilizio.
Più dettagliatamente per interventi di risanamento conservativo sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli edifici:
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Opere ammesse:
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A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
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Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.
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B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
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Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi limitatamente alle parti degradate o crollate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. E’ esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumenti della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all’installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
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C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE
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Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
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D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
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Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo dell’edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
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E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
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Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.
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F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI
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Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).
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Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.
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6. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
7. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono sottoposti a Denuncia di inizio attività. La D.I.A. relativa alle aree ed agli immobili sottoposti alla disciplina della legge di tutela delle cose d’interesse artistico storico e di protezione delle bellezze naturali (legge 29 giugno 1939, n. 1497) è subordinata al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali.
8. Per gli interventi di restauro è richiesta la documentazione fotografica dello stato di fatto con il rilievo completo dei caratteri distributivi, strutturali e formali e la documentazione dell’insieme e di un adeguato numero di particolari significativi strettamente necessario alla identificazione delle strutture e delle finiture. Tale documentazione dovrà dimostrare la validità dell’intervento proposto dal progetto che sarà esteso a tutto l’edificio e redatto in scala 1:50 per le piante, le sezioni ed i prospetti con particolari architettonici in scala 1:20. La mancanza di tali elaborati comporta la restituzione del progetto e sospende i termini di legge per le determinazioni dell’Autorità Comunale.