ART. 36 – OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui al successivo art. 37 e dell’applicazione dei provvedimenti espropriativi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal D.P.R. 27 dicembre 2002, n. 302, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
a) - Opere di urbanizzazione primaria:
a) - opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento;
b) - sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio al livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico,
c) - opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
d) - rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
e) - sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
f) - spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
g) - reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).
b) - Opere di urbanizzazione secondaria:
a) - asili nido e scuole materne;
b) - scuole dell’obbligo e attrezzature relative;
c) - scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
d) - edifici per il culto;
e) - centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
f) - giardini, parchi pubblici attrezzati per la sosta e lo svago.
c) - Opere di urbanizzazione indotta:
a) - parcheggi in superficie, in soprasuolo, soprapassi pedonali e veicolari;
b) - impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
c) - mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
d) - impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
e) - impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
f) - sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
g) - manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.