ART. 51 – AREE AGRICOLE LOCALIZZATE NELL’ABITATO ESISTENTE O IN ZONA IMPROPRIA
1. Per le aziende agricole ubicate nell’abitato esistente o in zona impropria il Permesso di costruire è dato per interventi, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento degli edifici non residenziali al servizio delle attività agricole purché il rapporto di copertura complessivo non sia superiore a 0,4 mq./mq.; per gli edifici a destinazione residenziale al servizio delle aziende agricole che sono da intendere a soddisfacimento dei fabbisogni residenziali degli agricoltori conduttori a titolo principale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ristrutturazione con ampliamenti ed adeguamenti dell’attuale superficie residenziale al servizio delle aziende agricole in misura non superiore al 20% della superficie utile lorda.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione dei volumi non residenziali, qualora comportino modifiche di destinazione d’uso, sono subordinati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo all’interno del quale sia verificata la dotazione di servizi e dovranno rispettare i seguenti parametri:
Uf : indice di utilizzazione fondiaria = 0,30 mq./mq.
Rc : rapporto di copertura = 1/3 mq./mq.
H : altezza massima = 10,50 ml.
3. Gli interventi nelle aree interne al “nucleo di antica formazione” seguono le prescrizioni della tavola 3.D.V.
4. Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A.
5. In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.