ART. 62 – AREE ED EDIFICI DA RISERVARE AD INSEDIAMENTI DIREZIONALI
1. Sono le aree destinate ad insediamenti direzionali quali uffici pubblici e privati.
In queste aree il P.R.G. si attua con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai singoli interventi nel rispetto degli standards di cui alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
2. Si applicano i seguenti indici e parametri:
If : indice di densità edilizia fondiaria = 1,5 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura = 1 mq./ 3 mq.
H : altezza massima (ad esclusione dei
volumi tecnici) = 10,00 ml.
Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini = come indicato dall’art. 06 e nel rigoroso rispetto dell’art. 42 delle presenti Norme
S : parcheggi ed eventuali autorimesse = 1mq./ 1 mq. Sul di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf .
3. In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.