ART. 65 – AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1. Sono le aree individuate nell’ambito di S.U.E. e suddivise in:
a) - aree per spazi a verde pubblico;
b) - aree per parcheggi pubblici.
In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. Aree per spazi a verde pubblico
Per queste aree č ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati, per la realizzazione di chioschi, edicole o altre strutture similari, anche a carattere provvisorio.
In queste aree si applicano i seguenti parametri:
Uf : indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./mq.
Sc: superficie coperta massima ammissibile = 200 mq.
H : altezza massima consentita = 7,50 ml.
S : superficie parcheggi: = 1mq./20 mq. Sul.
3. Aree per parcheggi pubblici
Dette aree sono acquisite mediante convenzione dalla pubblica amministrazione ad eccezione delle aree destinate ad autorimesse specificatamente segnalate nelle tavole di Piano; per la realizzazione da parte di cooperative, enti o privati, si applicano le prescrizioni contenute all’art. 67 delle presenti Norme.
4. Si richiamano le specifiche disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..