ART. 70 – IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI NON RIENTRANTI NELLO STANDARDS

 

1.     Nelle planimetrie sono individuate le aree per gli impianti e i servizi non normali.

2.     Cimiteri: sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano, per l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

Nei casi di interventi si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..

Nelle zone cimiteriali da attrezzare dopo l’adozione del P.R.G., le aree destinate a verde alberato dovranno occupare almeno la metà della superficie totale, mentre le aree residue saranno destinate alle sepolture, ai relativi servizi e alla viabilità. I parcheggi dovranno risultare pari a 1mq/10 mq di Sf.

3.     La localizzazione di nuove aree per servizi tecnologici non rientranti nello standard è subordinata a variante al P.R.G.C. qualora non rientri nei casi previsti dall’art. 79 delle presenti Norme, nel rispetto della circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 91/URE.

4.     Gli impianti tecnologici: riguardano le attrezzature tecniche principalmente di Enti eroganti servizi pubblici quali ENEL, TELECOM, acquedotto comunale, etc., compresi eventuali uffici o strutture di vario genere (magazzini, capannoni, etc.).

Dette aree comprendono essenzialmente strutture esistenti.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ampliamento.

E’ consentita la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni nelle aree individuate negli elaborati di P.R.G. e nel rispetto del D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198.