ART. 72 – COLTIVAZIONE DI CAVE
1. L’apertura di cave, l’eventuale riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, è disciplinata dalla L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli interventi di coltivazione sono soggetti ad apposito Permesso di costruire ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia e dell’articolo 55 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
3. Il Comune può richiedere che a determinate scadenze i concessionari presentino progetto di coltivazione con esatto rilievo topografico in scala 1:200 delle escavazioni operate, nonché delle modifiche planimetriche ed altimetriche apportate allo stato iniziale dei luoghi, imponendo le sistemazioni del suolo funzionali ad interessi pubblici o a necessità di decoro dell’ambiente.