ART. 09 – MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)
1. “Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).
2. La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, etc.) senza alterarne i caratteri originari, cioè quelli propri dell’edificio all’epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati, né aggiungere nuovi elementi.
3. Sono altresì ammessi la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali.
4. Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici – modificando, cioè, tecniche, materiali e colori – essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti di norma né a Denuncia di inizio attività né a Permesso di costruire, ma eseguiti senza titolo edilizio in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico dell’edilizia.
6. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.
7. Più dettagliatamente per interventi di manutenzione ordinaria sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici.
Principali elementi costitutivi degli edifici:
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Opere ammesse:
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A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).
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Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli, riparazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
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B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).
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Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
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C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE
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D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
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E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
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Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, etc.) siano mantenuti i caratteri originari.
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F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI
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Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
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G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).
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Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.
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