ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)

 

1.     “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).

2.     La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportino modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo originari del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d’uso.

3.     Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari, cioè quelli propri dell’edificio all’epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati.

4.     Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l’installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici.

5.     Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all’installazione dei servizi qualora mancanti o insufficienti.

6.     Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alle singole unità immobiliari, quali la realizzazione o l’eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, purché non ne venga modificato l’assetto distributivo, né che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

7.     Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva industriale, artigianale, agricola e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende anche l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.

8.     Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

9.     Si rileva che quando siano realizzati ripetuti interventi di manutenzione straordinaria su uno stesso immobile si può verificare che essi, complessivamente considerati, risultino come un insieme sistematico di opere che configurano un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal precedente. Al fine di evitare che in questo modo si realizzino interventi non consentiti dallo strumento urbanistico è opportuno che le domande relative agli interventi di manutenzione straordinaria siano valutate in rapporto ad altri interventi precedentemente assentiti.

10.  Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessaria la presentazione allo Sportello Unico per l’edilizia della Denuncia d’inizio attività. La D.I.A. per intervento di manutenzione straordinaria è corredata da eventuali elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti oltre che dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell’immobile da parte del conduttore e dall’impegno alla conservazione della destinazione d’uso in atto.

11.  Più dettagliatamente per interventi di manutenzione straordinaria (MS) sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici, oltre a quelle già ammesse per la manutenzione ordinaria (MO).

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

 

Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E’ ammesso il rifacimento  di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l’alterazione dei prospetti né l’eliminazione o la realizzazione di aperture.

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non venga modificato l’assetto distributivo dell’unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti e insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, sono ammesse anche le modificazioni distributive conseguenti all’installazione degli impianti di cui al punto G e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI

 

Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso.

Installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili e per la conservazione ed il ripristino di energia.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.