ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(MS)
1. “Le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).
2. La
manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici,
realizzando interventi che non comportino modificazioni della tipologia, dei
caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo originari del fabbricato e
delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d’uso.
3. Sono
ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità
di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari,
cioè quelli propri dell’edificio all’epoca di costruzione, ovvero i più
significativi tra quelli storicamente consolidati.
4. Sono
altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche
portanti, e l’installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e
tecnici, senza alterazione di volumi e superfici.
5. Per
la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono
consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse
all’installazione dei servizi qualora mancanti o insufficienti.
6. Inoltre,
sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste
modificazioni interne alle singole unità immobiliari, quali la realizzazione o
l’eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, purché non
ne venga modificato l’assetto distributivo, né che essa sia frazionata o
aggregata ad altre unità immobiliari.
7. Per
quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva industriale, artigianale,
agricola e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende anche
l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere
necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla
igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non
comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle
destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se
necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della
superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.
8. Per
quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il
rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova
formazione delle finiture esterne.
9. Si
rileva che quando siano realizzati ripetuti interventi di manutenzione
straordinaria su uno stesso immobile si può verificare che essi,
complessivamente considerati, risultino come un insieme sistematico di opere
che configurano un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal
precedente. Al fine di evitare che in questo modo si realizzino interventi non
consentiti dallo strumento urbanistico è opportuno che le domande relative agli
interventi di manutenzione straordinaria siano valutate in rapporto ad altri
interventi precedentemente assentiti.
10. Per
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessaria la
presentazione allo Sportello Unico per l’edilizia della Denuncia d’inizio
attività.
11. Più
dettagliatamente per interventi di manutenzione straordinaria (MS) sono da
intendersi le opere sottoindicate ammesse per i
principali elementi costitutivi degli edifici, oltre a quelle già ammesse per
la manutenzione ordinaria (MO).
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Rifacimento
e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di
infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di
copertura. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Consolidamento,
rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali
degradati. E’ ammesso il rifacimento
di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano
degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
Rifacimento
di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa
l’alterazione dei prospetti né l’eliminazione o la realizzazione di aperture. |
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
Realizzazione
o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non venga modificato l’assetto distributivo
dell’unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità
immobiliari. Sono
ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla
realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti e
insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per
quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,
artigianale e agricola) e commerciale, sono ammesse anche le modificazioni
distributive conseguenti all’installazione degli impianti di cui al punto G e
alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della
normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la
sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. |
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Riparazione
e sostituzione delle finiture delle parti comuni. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI |
Installazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono
essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare
alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso. Installazione
di impianti relativi alle energie rinnovabili e per la conservazione ed il
ripristino di energia. Per
quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,
artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti
tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari
al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull’igienicità
e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè
non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle
destinazioni d’uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se
necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento
della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale. |