ART. 11 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC)

 

1.     “Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).

2.     Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

3.     Sono previste due sotto-categorie di intervento intese a specificare il contenuto generale di cui sopra ed a renderlo più aderente alla peculiarità degli oggetti edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti:

-       RC1: restauro conservativo;

-       RC2: risanamento conservativo.

I contenuti delle due sottocategorie sono:

4.     RC1- restauro conservativo

Il restauro conservativo è finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale; è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, formali e ornamentali dell’opera e all’eliminazione delle aggiunte e delle superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica.

Più dettagliatamente per interventi di restauro conservativo sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari, e l’inserimento di scale interne ove inesistenti.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, osservanza dei suddetti criteri.

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell’edificio (scale, androni, logge, portici, etc.).

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non è ammessa l’alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie e l’eliminazione di aperture aggiunte.

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d’uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l’apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l’eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l’impianto distributivo dell’edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.

Non è comunque consentito l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI

 

 

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio,  nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.

 

5.     RC2- risanamento conservativo

Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planivolumetrico, anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici.

Questo tipo di intervento può essere previsto anche per edifici di interesse storico-artistico, individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero le esigenze d’uso rendano necessarie modificazioni e integrazioni dell’organismo edilizio.

Più dettagliatamente per interventi di risanamento conservativo sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:

 

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi limitatamente alle parti degradate o crollate.

E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale.

Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio.

E’ esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumenti della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all’installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote di imposta  e di colmo delle coperture.

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo dell’edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali  e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo.

 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI

 

 

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D..

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.

I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non configurino un  incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.

 

 

6.     Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.

7.     Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono sottoposti a Denuncia di inizio attività. La D.I.A. relativa alle aree ed agli immobili sottoposti alla disciplina della legge di tutela delle cose d’interesse artistico storico e di protezione delle bellezze naturali (legge 29 giugno 1939, n. 1497) è subordinata al parere vincolante della Commissione Comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali.

8.     Per gli interventi di restauro è richiesta la documentazione fotografica dello stato di fatto con il rilievo completo dei caratteri distributivi, strutturali e formali e la documentazione dell’insieme e di un adeguato numero di particolari significativi strettamente necessario alla identificazione delle strutture e delle finiture. Tale documentazione dovrà dimostrare la validità dell’intervento proposto dal progetto che sarà esteso a tutto l’edificio e redatto in scala 1:50 per le piante, le sezioni ed i prospetti con particolari architettonici in scala 1:20. La mancanza di tali elaborati comporta la restituzione del progetto e sospende i termini di legge per le determinazioni dell’Autorità Comunale.