ART. 11 – RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO (RC)
1. “Gli
interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).
2. Gli
interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente
alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende
operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici,
ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi
edilizi.
3. Sono
previste due sotto-categorie di intervento intese a specificare il contenuto
generale di cui sopra ed a renderlo più aderente alla peculiarità degli oggetti
edilizi a cui si riferiscono; le sottocategorie sono le seguenti:
- RC1:
restauro conservativo;
- RC2:
risanamento conservativo.
I
contenuti delle due sottocategorie sono:
4. RC1-
restauro conservativo
Il
restauro conservativo è finalizzato principalmente alla conservazione, al
recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse
storico-artistico, architettonico o ambientale; è rivolto essenzialmente alla
conservazione dei caratteri tipologici, formali e ornamentali dell’opera e
all’eliminazione delle aggiunte e delle superfetazioni che ne snaturano il
significato artistico e di testimonianza storica.
Più
dettagliatamente per interventi di restauro conservativo sono da intendersi le
opere sottoindicate ammesse per i principali elementi
costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Restauro
e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono
ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di
materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione
dei caratteri dell’edificio. Non è comunque ammesso l’impoverimento
dell’apparato decorativo. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Ripristino
e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile
a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi
limitatamente alle parti degradate, con l’impiego di materiali e tecniche
congruenti con i caratteri dell’edificio. E’ ammesso il rifacimento di parti
limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari, e l’inserimento di
scale interne ove inesistenti. Non
sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei
prospetti, né alterazione delle pendenze delle scale, delle quote degli
orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione
di parti di elementi strutturali crollate, osservanza dei suddetti criteri. Ripristino
e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di
parti comuni dell’edificio (scale, androni, logge, portici, etc.). |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
Restauro,
ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E’ ammesso il rifacimento
di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate,
purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non
è ammessa l’alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di
aperture originarie e l’eliminazione di aperture aggiunte. |
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
Restauro
e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di
pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate
esigenze funzionali e d’uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione
di tramezzi, nonché l’apertura o la chiusura di porte nei muri portanti,
anche per l’eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel
rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi
architettonici di pregio, né modificare l’impianto distributivo dell’edificio
con particolare riguardo per le parti comuni. |
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Restauro
e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono
ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di
tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla
valorizzazione dei caratteri dell’edificio, con particolare riguardo alle
parti comuni. Non
è comunque consentito l’impoverimento dell’apparato decorativo. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI |
Realizzazione
e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto
delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici
relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e
con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le
parti comuni. |
5. RC2-
risanamento conservativo
Il
risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e
funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e
l’integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planivolumetrico, anche con l’impiego di materiali e
tecniche diverse da quelle originarie, purchè
congruenti con i caratteri degli edifici.
Questo
tipo di intervento può essere previsto anche per edifici di interesse
storico-artistico, individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.
24 della L.R. 56/77 e qualora il loro stato di
conservazione, i caratteri tipologici ovvero le esigenze d’uso rendano
necessarie modificazioni e integrazioni dell’organismo edilizio.
Più
dettagliatamente per interventi di risanamento conservativo sono da intendersi
le opere sottoindicate ammesse per i principali
elementi costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Ripristino,
sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di
materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri
dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque
ammesso l’impoverimento dell’apparato decorativo. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Ripristino
e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia
possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e
la ricostruzione degli stessi limitatamente alle parti degradate o crollate. E’
ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti,
qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento
originale. Devono
essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri
dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli
elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze
d’uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché
siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. E’
esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti
aumenti della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche,
planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all’installazione
degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze
delle scale, delle quote di imposta e
di colmo delle coperture. |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
Ripristino
e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche
sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E’ ammesso il
rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate
o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. |
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
Ripristino
e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per
quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi
di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per
mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico
che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della
realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le
aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto
distributivo dell’edificio con particolare riguardo per le parti comuni. |
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Ripristino
di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il
rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri
dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con
particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso
l’impoverimento dell’apparato decorativo. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI |
Realizzazione
e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto
delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I
volumi tecnici relativi devono essere realizzati all’interno dell’edificio e
non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo
dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva
(industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione
di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere
necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e
sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non
comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici
relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non
configurino un incremento della
superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale. |
6. Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla
modificazione della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova
destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici sia compatibile con i
caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
7. Gli
interventi di restauro e risanamento conservativo sono sottoposti a Denuncia di
inizio attività.
8. Per
gli interventi di restauro è richiesta la documentazione fotografica dello
stato di fatto con il rilievo completo dei caratteri distributivi, strutturali
e formali e la documentazione dell’insieme e di un adeguato numero di
particolari significativi strettamente necessario alla identificazione delle
strutture e delle finiture. Tale documentazione dovrà dimostrare la validità
dell’intervento proposto dal progetto che sarà esteso a tutto l’edificio e
redatto in scala 1:50 per le piante, le sezioni ed i prospetti con particolari
architettonici in scala 1:20. La mancanza di tali elaborati comporta la
restituzione del progetto e sospende i termini di legge per le determinazioni dell’Autorità
Comunale.