ART. 12 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE)

 

1.     “Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).

2.     La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d’uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

3.     Le possibilità di trasformazione all’interno della sagoma dell’edificio sono molto ampie: dalla modificazione dell’impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla sistematica modificazione dell’impianto dell’edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali.

4.     In relazione all’entità dell’intervento si distinguono due tipi di ristrutturazione edilizia:

5.     RE1 – ristrutturazione edilizia semplice

La ristrutturazione edilizia semplice si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superficie coperta.

Essa è volta ad assicurare, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento dell’impianto originario dell’edificio ed esclude la possibilità di operare trasformazioni urbanistiche di rilievo.

Più dettagliatamente per interventi di ristrutturazione edilizia semplice sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E’ ammesso il rifacimento dei muri perimetrali qualora siano degradati o crollati, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non è ammessa la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie coperta; modeste modificazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture sono consentite per ricavare locali abitabili nei sottotetti esistenti, ma alla condizione di non superare l’altezza degli edifici circostanti di tipo tradizionale.

E’ consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni.

Deve essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico nonché l’aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI

 

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all’interno dell’edificio; qualora sia necessario realizzarli all’esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non configurino un  incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva o commerciale.

 

 

7.     RE2 – ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi

La ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi ammette variazioni di superficie coperta e di volume, mediante interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione entro il limite massimo del 20% di incremento delle superfici esistenti, con un minimo di mq. 25 comunque consentiti per ogni unità immobiliare.

Gli ampliamenti previsti sono da considerarsi ammessi tramite il riutilizzo di volumi esistenti eventualmente destinati ad altro uso e soggetti, in sede d’intervento, a contestuale trasformazione.

Più dettagliatamente per interventi di ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate.

E’ ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E’ consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili.

Per mutate esigenze distributive o d’uso, o al fine di conservare l’impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all’esterno dei fabbricati.

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

Sono ammesse per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

 

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI

 

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.

 

 

8.     Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri strutturali degli edifici e con la classificazione d’uso del suolo.

9.     Gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice (RE1) sono realizzabili con Denuncia d’inizio attività, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi (RE2) è necessario il Permesso di costruire.

10.  Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento della destinazione d’uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto sia quella prevista.

11.  Negli insediamenti residenziali di antica formazione di cui all’art. 50 delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) -  la ristrutturazione non dovrà modificare quegli elementi caratterizzanti l’agglomerato urbano: il rapporto di copertura, l’altezza massima delle fronti e le distanze fra gli edifici dovranno risultare uguali a quelli preesistenti;

b) -  il progetto edilizio dovrà essere esteso a tutta la minima unità d’intervento indicata nella tav. 3.D.V. scala 1:1000; qualora il Piano preveda, all’interno dell’unità minima d’intervento interessata, interventi di demolizione senza ricostruzione o interventi di restauro, questi si attuano prima degli interventi di ristrutturazione e con le modalità espressamente indicate nell’atto autorizzativo;

c) -  le aree libere e rese libere a seguito di interventi di demolizione totale di interi edifici devono restare inedificate, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici, fino all’approvazione del Piano Esecutivo.