ART. 12 –
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE)
1. “Gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, e s.m.i.).
2. La
ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso
interventi di trasformazione edilizia e d’uso. La ristrutturazione è quindi il
tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni
dei fabbricati, salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.
3. Le
possibilità di trasformazione all’interno della sagoma dell’edificio sono molto
ampie: dalla modificazione dell’impianto distributivo interno di una singola
unità immobiliare alla sistematica modificazione dell’impianto dell’edificio e
dei suoi collegamenti orizzontali e verticali.
4. In
relazione all’entità dell’intervento si distinguono due tipi di
ristrutturazione edilizia:
5. RE1
– ristrutturazione edilizia semplice
La
ristrutturazione edilizia semplice si riferisce ad interventi che, pur in
presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche
strutturali, non configurano aumenti di superficie coperta.
Essa
è volta ad assicurare, per ragioni ambientali o strutturali, il mantenimento
dell’impianto originario dell’edificio ed esclude la possibilità di operare
trasformazioni urbanistiche di rilievo.
Più
dettagliatamente per interventi di ristrutturazione edilizia semplice sono da
intendersi le opere sottoindicate ammesse per i
principali elementi costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate.
E’ ammesso il rifacimento dei muri perimetrali qualora siano degradati o
crollati, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non è ammessa la
realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della
superficie coperta; modeste modificazioni delle quote di imposta e di colmo
delle coperture sono consentite per ricavare locali abitabili nei sottotetti
esistenti, ma alla condizione di non superare l’altezza degli edifici
circostanti di tipo tradizionale. E’
consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni. Deve
essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se
di pregio. |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
Conservazione
e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti
esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri
compositivi dei prospetti. |
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
Sono
ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto
planimetrico nonché l’aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari. |
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI |
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi
devono essere realizzati preferibilmente all’interno dell’edificio; qualora
sia necessario realizzarli all’esterno non devono comunque comportare aumento
della superficie utile di calpestio. Per
quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,
artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti
tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie
al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull’igienicità
e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino
aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono
essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata
all’attività produttiva o commerciale. |
7. RE2
– ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi
La
ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi ammette
variazioni di superficie coperta e di volume, mediante interventi di
ampliamento e/o di sopraelevazione entro il limite massimo del 20% di
incremento delle superfici esistenti, con un minimo di mq. 25 comunque
consentiti per ogni unità immobiliare.
Gli
ampliamenti previsti sono da considerarsi ammessi tramite il riutilizzo di
volumi esistenti eventualmente destinati ad altro uso e soggetti, in sede
d’intervento, a contestuale trasformazione.
Più
dettagliatamente per interventi di ristrutturazione edilizia con trasformazione
di organismi edilizi sono da intendersi le opere sottoindicate
ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici:
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E’
ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché
ne sia mantenuto il posizionamento. Sono
ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E’
consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la
trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò
comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Per
mutate esigenze distributive o d’uso, o al fine di conservare l’impianto
strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti
verticali (scale, rampe) all’esterno dei fabbricati. |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
Valorizzazione
dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o
l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei
tamponamenti esterni. |
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
Sono
ammesse per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto
planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. |
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli
elementi di pregio. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO -SANITARI |
Realizzazione
e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici relativi
possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno degli edifici,
purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. |
8. Ambedue
i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della
destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri
strutturali degli edifici e con la classificazione d’uso del suolo.
9. Gli
interventi di ristrutturazione edilizia semplice (RE1) sono realizzabili con
Denuncia d’inizio attività, mentre per gli interventi di ristrutturazione
edilizia con trasformazione di organismi edilizi (RE2) è necessario il Permesso
di costruire.
10. Se
gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento della
destinazione d’uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione
in atto sia quella prevista.
11. Negli
insediamenti residenziali di antica formazione di cui all’art. 50 delle
presenti norme, gli interventi di ristrutturazione devono rispettare le
seguenti prescrizioni:
a) - la
ristrutturazione non dovrà modificare quegli elementi caratterizzanti
l’agglomerato urbano: il rapporto di copertura, l’altezza massima delle fronti
e le distanze fra gli edifici dovranno risultare uguali a quelli preesistenti;
b) - il
progetto edilizio dovrà essere esteso a tutta la minima unità d’intervento
indicata nella tav. 3.D.V. scala 1:1000; qualora il Piano preveda, all’interno
dell’unità minima d’intervento interessata, interventi di demolizione senza
ricostruzione o interventi di restauro, questi si attuano prima degli
interventi di ristrutturazione e con le modalità espressamente indicate nell’atto
autorizzativo;
c) - le
aree libere e rese libere a seguito di interventi di demolizione totale di
interi edifici devono restare inedificate, con la
sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici, fino
all’approvazione del Piano Esecutivo.