ART. 13 – DEMOLIZIONE (D)

 

1.     Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante o di parti restanti del fabbricato.

2.     Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all’entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all’utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.

3.     Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell’intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un unico atto autorizzativo.

4.     Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi d’intervento, sono soggetti a Denuncia di inizio attività, purchè non riguardino immobili sottoposti si vincoli di cui alla legge n. 1089/1939 e n. 1497/1939.

5.     Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di restauro e risanamento conservativo (es. eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazione (es. traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte.