ART. 13 – DEMOLIZIONE (D)
1. Gli
interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici
o manufatti esistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area
risultante o di parti restanti del fabbricato.
2. Le
demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all’entità
degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all’utilizzo
successivo delle aree e dei fabbricati.
3. Qualora
gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere
o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova
costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la
realizzazione dell’intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un
unico atto autorizzativo.
4. Viceversa
gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto
non realizzati congiuntamente ad altri tipi d’intervento, sono soggetti a
Denuncia di inizio attività, purchè non riguardino
immobili sottoposti si vincoli di cui alla legge n. 1089/1939 e n. 1497/1939.
5. Si
precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere
realizzate nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione
di tramezzi interni), di restauro e risanamento conservativo (es. eliminazione
di superfetazioni) o di ristrutturazione (es. traslazione di orizzontamenti)
non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità
e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte.