ART. 14 – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO (MD)

 

1.     Il mutamento della destinazione d’uso di immobili (aree od edifici, o parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione urbanistica-edilizia, la cui attuazione, a norma dell’art. 48, 1° comma, della L.R. 56/1977 e s.m.i., è subordinata al rilascio di Permesso di costruire.

2.     Non sono necessari né Permesso di costruire, né Denuncia di inizio attività per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le presenti Norme di attuazione del P.R.G.C. e/o degli strumenti esecutivi attuativi.

3.     Qualora la modificazione di destinazione d’uso si attui con l’esecuzione di opere edilizie, la richiesta di Permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda relativa al tipo d’intervento edilizio.