ART. 15 – NUOVA
COSTRUZIONE (NC)
1. Gli
interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di nuovi edifici
(su aree inedificate o su aree ove sia stato
precedentemente effettuato un intervento di demolizione di cui al precedente art.
13) ovvero di nuovi manufatti (in questo caso anche su aree già edificate) da
eseguirsi sia fuori terra che interrati.
2. Si
configurano in ogni caso come interventi di nuova costruzione anche le
ricostruzioni di fabbricati o di parti di essi crollati o demoliti.
3. Gli
interventi di nuova costruzione possono avvenire nel rispetto delle indicazioni
specificate nelle presenti norme per ciascuna area in dipendenza delle
specifiche destinazioni d’uso che le sono attribuite dal P.R.G..
4. Per
la realizzazione di interventi di nuova edificazione è necessario il rilascio
del Permesso di costruire.