ART. 15 – NUOVA COSTRUZIONE (NC)

 

1.     Gli interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di nuovi edifici (su aree inedificate o su aree ove sia stato precedentemente effettuato un intervento di demolizione di cui al precedente art. 13) ovvero di nuovi manufatti (in questo caso anche su aree già edificate) da eseguirsi sia fuori terra che interrati.

2.     Si configurano in ogni caso come interventi di nuova costruzione anche le ricostruzioni di fabbricati o di parti di essi crollati o demoliti.

3.     Gli interventi di nuova costruzione possono avvenire nel rispetto delle indicazioni specificate nelle presenti norme per ciascuna area in dipendenza delle specifiche destinazioni d’uso che le sono attribuite dal P.R.G..

4.     Per la realizzazione di interventi di nuova edificazione è necessario il rilascio del Permesso di costruire.