ART. 17 –
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU)
1. “Gli
interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).
2. Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica sono realizzabili esclusivamente a
mezzo di strumenti urbanistici esecutivi.