ART. 17 – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU)

 

1.     “Gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).

2.     Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono realizzabili esclusivamente a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi.