ART. 18 – COMPLETAMENTO URBANISTICO (CU)

 

1.     “Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinate con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici” (L.R. 56/77 art. 13).

2.     Connaturato all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione o l’adeguamento delle opere di urbanizzazione necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la modifica di destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo.

3.     Gli interventi di completamento si attuano:

a)    – con approvazione di uno strumento esecutivo nei seguenti casi:

1)  nelle aree di antica formazione in cui il Piano prevede il recupero con variazione d’uso e incremento dell’edificato secondo le prescrizioni del successivo art. 50 delle presenti Norme;

2)  nelle aree residenziali esistenti soggette a ristrutturazione urbanistica;

b)    – con intervento diretto nei seguenti casi:

1)  nelle aree residenziali esistenti da ristrutturare;

2) nelle aree residenziali di completamento e lotti liberi resi edificabili dal P.R.G. di cui al successivo art. 54 delle presenti Norme