ART. 18 –
COMPLETAMENTO URBANISTICO (CU)
1. “Gli
interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del
territorio già parzialmente edificate, disciplinate con specifiche prescrizioni
relative agli allineamenti alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle
caratteristiche planovolumetriche degli edifici” (L.R. 56/77 art. 13).
2. Connaturato
all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione o l’adeguamento delle opere
di urbanizzazione necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la
modifica di destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo.
3. Gli
interventi di completamento si attuano:
a) –
con approvazione di uno strumento esecutivo nei seguenti casi:
1) nelle
aree di antica formazione in cui il Piano prevede il recupero con variazione
d’uso e incremento dell’edificato secondo le prescrizioni del successivo art. 50
delle presenti Norme;
2) nelle
aree residenziali esistenti soggette a ristrutturazione urbanistica;
b) –
con intervento diretto nei seguenti casi:
1) nelle
aree residenziali esistenti da ristrutturare;
2) nelle aree residenziali di completamento e lotti liberi resi edificabili dal P.R.G. di cui al successivo art. 54 delle presenti Norme