ART. 19 – NUOVO IMPIANTO (NI)

 

1.     “Gli interventi rivolti all’utilizzazione delle aree inedificate” (L.R. 56/77 art. 13).

2.     Condizione perché siano ammessi gli interventi di nuovo impianto è che le aree siano dotate di opere di urbanizzazione primaria, o vi siano impegni di dotazione in modo connaturato agli interventi edilizi, ai sensi delle vigenti leggi.

3.     Connaturato all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la modifica di destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo.

4.     Tale tipo d’intervento è effettuabile tramite strumento urbanistico esecutivo secondo le prescrizioni contenute nel P.R.G..