1. “Gli
interventi rivolti all’utilizzazione delle aree inedificate”
(L.R. 56/77 art. 13).
2. Condizione
perché siano ammessi gli interventi di nuovo impianto è che le aree siano
dotate di opere di urbanizzazione primaria, o vi siano impegni di dotazione in
modo connaturato agli interventi edilizi, ai sensi delle vigenti leggi.
3. Connaturato
all’intervento edilizio vi è sia la realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie a rendere l’insediamento autosufficiente, sia la modifica di
destinazione d’uso del suolo, sia la sistemazione del suolo.
4. Tale
tipo d’intervento è effettuabile tramite strumento urbanistico esecutivo
secondo le prescrizioni contenute nel P.R.G..