ART. 02 – EFFICACIA E
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed
integrazioni, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”, la disciplina urbanistico-edilizia
del P.R.G. si applica ai singoli territori comunali secondo le disposizioni
delle presenti norme di attuazione e le prescrizioni topografiche contenute
nelle tavole di Piano.
2. Le
presenti norme costituiscono parte essenziale del P.R.G., sostituiscono nella
loro totalità le norme precedentemente approvate, integrano le prescrizioni
topografiche indicate in categoria per mezzo di apposita simbologia e
prevalgono rispetto ad esse in caso di difformità; in caso di ulteriori
incongruenze, valgono le destinazioni d’uso esistenti ammesse e/o le
indicazioni emergenti dal sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, ratificate con
delibera del Consiglio Comunale.
3. Gli
immobili che alla data di adozione del P.R.G. siano in contrasto con le sue
disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, fatte
salve ulteriori specifiche prescrizioni delle presenti norme.
4. Il
presente Piano sarà sottoposto a revisione periodica alla scadenza del termine
di 5 anni e, comunque, alla data di approvazione del Piano Territoriale o della
sua revisione.