ART. 02 – EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1.     Ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, la disciplina urbanistico-edilizia del P.R.G. si applica ai singoli territori comunali secondo le disposizioni delle presenti norme di attuazione e le prescrizioni topografiche contenute nelle tavole di Piano.

2.     Le presenti norme costituiscono parte essenziale del P.R.G., sostituiscono nella loro totalità le norme precedentemente approvate, integrano le prescrizioni topografiche indicate in categoria per mezzo di apposita simbologia e prevalgono rispetto ad esse in caso di difformità; in caso di ulteriori incongruenze, valgono le destinazioni d’uso esistenti ammesse e/o le indicazioni emergenti dal sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, ratificate con delibera del Consiglio Comunale.

3.     Gli immobili che alla data di adozione del P.R.G. siano in contrasto con le sue disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni delle presenti norme.

4.     Il presente Piano sarà sottoposto a revisione periodica alla scadenza del termine di 5 anni e, comunque, alla data di approvazione del Piano Territoriale o della sua revisione.