ART. 20 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
1. Gli
strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi, realizzati con
Piani Esecutivi, e interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono
rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle
planimetrie del fascicolo di progetto e previste dalle seguenti Norme.
2. Il
Piano definisce le porzioni di territorio urbanizzato e non, dove l’intervento
diretto è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi.
3. Ove
non definite dal P.R.G., le porzioni di territorio da assoggettare alla
preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate con
specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni
costituiscano variante al P.R.G..
4. Il
Piano individua inoltre le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi
rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore
utilizzazione del patrimonio stesso.
5. Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le zone
di recupero sono quelle individuate dal P.R.G. a zone residenziali esistenti di
antica formazione.
6. Nelle
zone di recupero individuate dal P.R.G. ovvero nelle zone di recupero
individuate con deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di
cui all’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Comuni possono formare i
Piani di Recupero (P.R.).
7. Nelle
zone individuate o successivamente con le stesse modalità di approvazione della
deliberazione di cui al comma precedente, i Comuni definiscono gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio del Permesso di
costruire è subordinato alla formazione del Piano di recupero di cui al
successivo art. 27.
8. Ove il
Piano di Recupero non sia approvato entro tre anni dalla deliberazione del
Consiglio Comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione del Piano
di Recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla
predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto.
9. Nelle
aree e negli edifici assoggettati al Piano di Recupero e/o a strumenti
esecutivi, in assenza e nelle more di approvazione di questi strumenti, si
attuano esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria.
10. Ai
sensi dell’art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i., in sede di attuazione del Piano Regolatore e dei
relativi strumenti urbanistici esecutivi, il Comune può procedere con propria
deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e
di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare
ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani
vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di
oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti
può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato
vigente.
11. Entro
30 giorni dall’esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, l’Autorità
Comunale notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel
comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti
dagli strumenti urbanistici esecutivi con l’invito a stipulare, riuniti in
consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell’atto di notifica. La
notifica è eseguita a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura
Civile.
12. Trascorso
il suddetto termine si costituisce un consorzio obbligatorio quando vi sia la
sottoscrizione dell’atto costitutivo e della convenzione relativa all’intero
comparto da parte degli aventi titolo al Permesso di costruire, che
rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in
base all’imponibile catastale; l’intervenuta costituzione costituisce titolo
per l’Autorità Comunale per procedere all’occupazione temporanea degli immobili
degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l’esecuzione
degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei
confronti degli aventi titolo oppure per procedere all’espropriazione degli
stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti
all’indennità di esproprio.
13. Decorso
inutilmente il termine suddetto, il Comune procede, a norma del titolo II della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’espropriazione degli immobili dei privati
che non abbiano stipulato la convenzione.
14. Le
aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del
Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore
Generale, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in
diritto di superficie o in concessione convenzionata.