ART. 20 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

1.     Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi, realizzati con Piani Esecutivi, e interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle planimetrie del fascicolo di progetto e previste dalle seguenti Norme.

2.     Il Piano definisce le porzioni di territorio urbanizzato e non, dove l’intervento diretto è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi.

3.     Ove non definite dal P.R.G., le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano variante al P.R.G..

4.     Il Piano individua inoltre le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

5.     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le zone di recupero sono quelle individuate dal P.R.G. a zone residenziali esistenti di antica formazione.

6.     Nelle zone di recupero individuate dal P.R.G. ovvero nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di cui all’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Comuni possono formare i Piani di Recupero (P.R.).

7.     Nelle zone individuate o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, i Comuni definiscono gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla formazione del Piano di recupero di cui al successivo art. 27.

8.     Ove il Piano di Recupero non sia approvato entro tre anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione del Piano di Recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto.

9.     Nelle aree e negli edifici assoggettati al Piano di Recupero e/o a strumenti esecutivi, in assenza e nelle more di approvazione di questi strumenti, si attuano esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria.

10.  Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i., in sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.

11.  Entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, l’Autorità Comunale notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi con l’invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell’atto di notifica. La notifica è eseguita a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

12.  Trascorso il suddetto termine si costituisce un consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell’atto costitutivo e della convenzione relativa all’intero comparto da parte degli aventi titolo al Permesso di costruire, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all’imponibile catastale; l’intervenuta costituzione costituisce titolo per l’Autorità Comunale per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio.

13.  Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune procede, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione.

14.  Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata.