ART. 22 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

 

1.     Per intervento edilizio diretto s’intende il caso in cui si può procedere anche senza la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo, con le seguenti modalità:

-       senza né Denuncia di inizio attività né Permesso di costruire nei casi elencati all’art. 6 del “Testo Unico dell’edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

-       con Denuncia di inizio attività nei casi di cui all’art. 22 del “Testo Unico dell’Edilizia”;

-       con Permesso di costruire nei casi di cui all’art. 10 del “Testo Unico dell’Edilizia”; tale Permesso di costruire è oneroso cioè gravato da un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità di cui all’art. 16 del “Testo Unico dell’Edilizia”, salvo l’esenzione parziale o totale per i casi di cui all’art. 17 del “Testo Unico dell’Edilizia”;

-       con Permesso di costruire nei casi di cui all’art. 21 della L.R. 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti”;

-       con Permesso di costruire nei casi di cui all’art. 9 della L.R. 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”.