ART. 22 – INTERVENTO
EDILIZIO DIRETTO
1. Per
intervento edilizio diretto s’intende il caso in cui si può procedere anche
senza la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo, con le
seguenti modalità:
- senza
né Denuncia di inizio attività né Permesso di costruire nei casi elencati
all’art. 6 del “Testo Unico dell’edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- con Denuncia
di inizio attività nei casi di cui all’art. 22 del “Testo Unico dell’Edilizia”;
- con Permesso
di costruire nei casi di cui all’art. 10 del “Testo Unico dell’Edilizia”; tale Permesso
di costruire è oneroso cioè gravato da un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità di cui all’art. 16 del “Testo Unico dell’Edilizia”, salvo l’esenzione
parziale o totale per i casi di cui all’art. 17 del “Testo Unico dell’Edilizia”;
- con Permesso
di costruire nei casi di cui all’art. 21 della L.R. 6
agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti”;
- con Permesso
di costruire nei casi di cui all’art. 9 della L.R. 29
aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”.