ART. 23 – CERTIFICATO
DI AGIBILITA’
1. Il
certificato di agibilità è un’autorizzazione necessaria per utilizzare tutti i
fabbricati, situati nel territorio comunale, frequentabili dall’uomo.
2. Nessuna
nuova costruzione, ivi comprese le ricostruzioni, gli ampliamenti, le
sopraelevazioni, le ristrutturazioni degli edifici esistenti che possono
influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, può essere agibile
senza il certificato di agibilità rilasciato dall’Autorità Comunale.
3. Il
certificato di agibilità è rilasciato ai sensi degli articoli 24 e 25 del
“Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
4. Nel
contratto di compravendita l’alienante deve dichiarare se l’unità immobiliare
venduta sia dotata di certificato di agibilità.
5. Il certificato
di agibilità deve essere revocato su richiesta dell’Ufficiale Sanitario, quando
vengano meno i presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, in caso di
mutamento della destinazione d’uso non autorizzato da Permesso di costruire.
6. L’uso
del fabbricato senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità
comporta la sanzione amministrativa definita dall’art. 24, comma 3, del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione
prevista dall’art. 15 della legge 29 giugno 1979, n. 1497.
7. Gli
accertamenti saranno svolti dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficiale Sanitario
secondo le rispettive competenze, ove richiesto.