ART. 23 – CERTIFICATO DI AGIBILITA’

 

1.     Il certificato di agibilità è un’autorizzazione necessaria per utilizzare tutti i fabbricati, situati nel territorio comunale, frequentabili dall’uomo.

2.     Nessuna nuova costruzione, ivi comprese le ricostruzioni, gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni degli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, può essere agibile senza il certificato di agibilità rilasciato dall’Autorità Comunale.

3.     Il certificato di agibilità è rilasciato ai sensi degli articoli 24 e 25 del “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

4.     Nel contratto di compravendita l’alienante deve dichiarare se l’unità immobiliare venduta sia dotata di certificato di agibilità.

5.     Il certificato di agibilità deve essere revocato su richiesta dell’Ufficiale Sanitario, quando vengano meno i presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, in caso di mutamento della destinazione d’uso non autorizzato da Permesso di costruire.

6.     L’uso del fabbricato senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità comporta la sanzione amministrativa definita dall’art. 24, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall’art. 15 della legge 29 giugno 1979, n. 1497.

7.     Gli accertamenti saranno svolti dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficiale Sanitario secondo le rispettive competenze, ove richiesto.