ART. 25 – PIANI DELLE AREE DA DESTINARE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)

 

1.     I piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare sono formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed ai sensi dell’art. 41 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

2.     Tutti gli immobili, aree ed edifici compresi nel territorio comunale, possono essere soggetti al P.E.E.P. nel rispetto del dimensionamento fissato dall’art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3.     Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano, si applicano le norme di cui agli articoli 38, 39 e 40 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.