ART.
25 – PIANI DELLE AREE DA DESTINARE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
1. I
piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare sono formati ai
sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
ed ai sensi dell’art. 41 della L.R. 56/1977 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutti
gli immobili, aree ed edifici compresi nel territorio comunale, possono essere
soggetti al P.E.E.P. nel rispetto del dimensionamento
fissato dall’art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
3. Per
il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano, si
applicano le norme di cui agli articoli 38, 39 e 40 della L.R.
56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.