ART. 31 – PERMESSO DI COSTRUIRE
1. E’
l’atto giuridico con cui l’Amministrazione conferisce l’esercizio dello “jus aedificandi” al proprietario
dell’area e/o dell’edificio, o a chi ne abbia titolo per richiederlo subordinandolo
al versamento del contributo ad esso relativo ed all’esistenza delle opere di
urbanizzazione nonché, nelle zone ove è previsto l’intervento preventivo,
all’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al
Titolo II Capo IV delle presenti Norme.
2. Presupposti
per il rilascio del Permesso di costruire ad edificare sono:
a) l’esistenza
delle opere di urbanizzazione o la previsione da parte del Comune
dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o l’impegno degli
interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento oggetto del permesso;
b) l’esecutorietà
del piano esecutivo nelle aree in cui il rilascio del Permesso di costruire è
subordinato dal P.R.G. alla preventiva formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo;
c) la
titolarità del diritto di proprietà, di superficie o dell’immobile oggetto
dell’intervento da parte di chi richiede il Permesso di costruire. La qualità
di proprietario deve essere documentata; il Permesso di costruire può essere
richiesto anche da coloro che, pure non essendone proprietari, dimostrino di
averne titolo;
d) l’assunzione
del corrispettivo di cui al successivo art. 37.
3. Il Permesso
di costruire è attribuito dall’Autorità Comunale al proprietario, superficiario
o dell’immobile, o avente titolo alla condizione che il titolare del permesso e
il proprietario del suolo o dell’edificio si impegnino con atto unilaterale a
rispettare:
- le
previsioni del progetto oggetto del Permesso di costruire in conformità alle
norme, ai parametri, agli indici edilizi ed urbanistici prescritti dal P.R.G. e
dall’eventuale piano esecutivo;
- i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
- gli
eventuali adempimenti di cui al successivo art. 73.
4. Per
gli immobili appartenenti allo Stato, il Permesso di costruire è attribuito a
coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene, rilasciato dagli
organi competenti dell’Amministrazione.
5. Il
Permesso di costruire non può essere revocato per motivi di opportunità; deve
essere rimosso quando l’esecuzione dell’opera divenga impossibile, nel corso
dei lavori, per circostanze sopravvenute, come in via esemplificativa in caso di demolizione in corso d’opera parziale
o totale dell’edificio da restaurare o risanare ovvero di distribuzione non
consentita delle piante situate nel lotto edificabile o nell’area di cava; deve
essere volturato in caso di mutamento del titolare del Permesso di costruire.
6. Il
Permesso di costruire può essere annullato d’Ufficio per violazione di
prescrizioni sostanziali contenute nelle leggi urbanistiche, nel P.R.G. e nel
Regolamento Edilizio.
7.
8. Il
Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e dei Permessi
di costruire rilasciati.
9. Il
Permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano
titolo sul bene oggetto del Permesso stesso. La qualità di proprietario o di
avente titolo deve essere documentata. La voltura del Permesso di costruire
deve essere richiesta all’Autorità Comunale.