ART. 31 – PERMESSO DI COSTRUIRE

 

1.     E’ l’atto giuridico con cui l’Amministrazione conferisce l’esercizio dello “jus aedificandi” al proprietario dell’area e/o dell’edificio, o a chi ne abbia titolo per richiederlo subordinandolo al versamento del contributo ad esso relativo ed all’esistenza delle opere di urbanizzazione nonché, nelle zone ove è previsto l’intervento preventivo, all’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al Titolo II Capo IV delle presenti Norme.

2.     Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire ad edificare sono:

a) l’esistenza delle opere di urbanizzazione o la previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o l’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso;

b) l’esecutorietà del piano esecutivo nelle aree in cui il rilascio del Permesso di costruire è subordinato dal P.R.G. alla preventiva formazione di uno strumento urbanistico esecutivo;

c) la titolarità del diritto di proprietà, di superficie o dell’immobile oggetto dell’intervento da parte di chi richiede il Permesso di costruire. La qualità di proprietario deve essere documentata; il Permesso di costruire può essere richiesto anche da coloro che, pure non essendone proprietari, dimostrino di averne titolo;

d) l’assunzione del corrispettivo di cui al successivo art. 37.

3.     Il Permesso di costruire è attribuito dall’Autorità Comunale al proprietario, superficiario o dell’immobile, o avente titolo alla condizione che il titolare del permesso e il proprietario del suolo o dell’edificio si impegnino con atto unilaterale a rispettare:

-     le previsioni del progetto oggetto del Permesso di costruire in conformità alle norme, ai parametri, agli indici edilizi ed urbanistici prescritti dal P.R.G. e dall’eventuale piano esecutivo;

-     i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

-     gli eventuali adempimenti di cui al successivo art. 73.

4.     Per gli immobili appartenenti allo Stato, il Permesso di costruire è attribuito a coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene, rilasciato dagli organi competenti dell’Amministrazione.

5.     Il Permesso di costruire non può essere revocato per motivi di opportunità; deve essere rimosso quando l’esecuzione dell’opera divenga impossibile, nel corso dei lavori, per circostanze sopravvenute, come in via esemplificativa in  caso di demolizione in corso d’opera parziale o totale dell’edificio da restaurare o risanare ovvero di distribuzione non consentita delle piante situate nel lotto edificabile o nell’area di cava; deve essere volturato in caso di mutamento del titolare del Permesso di costruire.

6.     Il Permesso di costruire può essere annullato d’Ufficio per violazione di prescrizioni sostanziali contenute nelle leggi urbanistiche, nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio.

7.     La Convenzione o Atto d’obbligo è trascritta nei registri immobiliari a cura e a spese del titolare del Permesso di costruire prima del rilascio del Permesso di costruire, salvo l’intervento sostitutivo del Comune.

8.     Il Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e dei Permessi di costruire rilasciati.

9.     Il Permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto del Permesso stesso. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. La voltura del Permesso di costruire deve essere richiesta all’Autorità Comunale.