ART. 32 – PERMESSO DI COSTRUIRE ASSOGGETTATO A PROCEDURA
PARTICOLARE
1. Il
rilascio del Permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle
prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse
storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione
Regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove
non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi degli articoli 23
e 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali”.
2. Le
domande di Permesso di costruire relative ad insediamenti industriali e di
attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell’art. 216 del
T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.
nonché quelle previste dagli articoli 54 e 55 della L.R.
n. 56/1977 e s.m.i., debbono essere preventivamente
sottoposte dall’interessato all’Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera
f) dell’art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di
sessanta giorni dalla presentazione.
3. Il
parere dell’Azienda Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di
trasformazione dell’attività industriale o produttiva esistente in una di
quelle comprese negli elenchi formati a norma dell’articolo 216 del T.U. delle
leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.