ART. 32 – PERMESSO DI COSTRUIRE ASSOGGETTATO A PROCEDURA PARTICOLARE

 

1.     Il rilascio del Permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi degli articoli 23 e 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

2.     Le domande di Permesso di costruire relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i. nonché quelle previste dagli articoli 54 e 55 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., debbono essere preventivamente sottoposte dall’interessato all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell’art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione.

3.     Il parere dell’Azienda Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell’attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell’articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.