ART. 33 – TERMINI DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

 

1.     Nel provvedimento di Permesso di costruire sono indicati:

-     il termine per l’inizio dei lavori che non può essere superiore ad un anno dalla data dell’emanazione del provvedimento;

-     il termine entro cui l’opera deve essere ultimata e/o agibile che non può superare tre anni dalla data suddetta.

2.     Può essere assegnato un termine più lungo per l’ultimazione dei lavori soltanto:

 

a) -  quando la mole dell’opera o le sue particolari caratteristiche tecnico-attuative lo rendano indispensabile;

b) - quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3.     Nell’ipotesi di cui al precedente punto a) la dilazione concessa non può essere superiore a due anni.

4.     Ove i lavori non siano stati iniziati o ultimati entro il termine prescritto, il titolare del Permesso di costruire deve richiedere un nuovo Permesso di costruire per l’intera opera nel primo caso e per la parte dell’opera non eseguita nel secondo. Gli oneri relativi sono computati secondo i parametri in vigore e si applicano all’intera opera o alla parte dell’opera non eseguita.

5.     E’ ammessa la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori con provvedimenti motivati e solo per fatti estranei alla volontà del titolare del Permesso di costruire che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.