ART. 34 – POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI MANCATO RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

 

1.     Decorsi i termini previsti dall’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia per il rilascio del Permesso di costruire senza che l’autorità competente si sia pronunciata, l’interessato, esperite infruttuosamente le procedure stabilite all’art. 21 del Testo Unico dell’Edilizia, può inoltrare l’istanza alla Giunta Regionale per la nomina di un commissario “ad acta”.

2.     La facoltà di inoltrare l’istanza deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla decorrenza del termine previsto dall’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia, e deve contenere la documentazione relativa all’infruttuoso esperimento delle procedure previste dall’art. 21 del Testo Unico dell’Edilizia.

3.     Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessorato competente invita l’autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall’Amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di Permesso di costruire .

4.     La Giunta Regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sulla domanda di Permesso di costruire nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.