ART.
34 – POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI MANCATO RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Decorsi
i termini previsti dall’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia per il rilascio
del Permesso di costruire senza che l’autorità competente si sia pronunciata,
l’interessato, esperite infruttuosamente le procedure stabilite all’art. 21 del
Testo Unico dell’Edilizia, può inoltrare l’istanza alla Giunta Regionale per la
nomina di un commissario “ad acta”.
2. La
facoltà di inoltrare l’istanza deve essere esercitata, a pena di decadenza,
entro un anno dalla decorrenza del termine previsto dall’art. 20 del Testo
Unico dell’Edilizia, e deve contenere la documentazione relativa
all’infruttuoso esperimento delle procedure previste dall’art. 21 del Testo
Unico dell’Edilizia.
3. Nel
termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessorato competente
invita l’autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15
giorni gli atti istruttori compiuti dall’Amministrazione comunale ed a
comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente,
sulla domanda di Permesso di costruire .
4. La
Giunta Regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla
nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide
sulla domanda di Permesso di costruire nel termine di sessanta giorni dalla
data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.