ART. 35 – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

 

1.     Sono obbligatoriamente realizzabili con Denuncia di Inizio Attività gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a Permesso di costruire.

2.     Sono altresì realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, senza attendere alcun termine per l’inizio dei lavori e purché presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire.

3.     La realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

4.     Per la disciplina della Denuncia di Inizio Attività si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo III del Testo Unico dell’Edilizia.

5.     Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, provvede:

a) a verificare la completezza della documentazione presentata;

b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo.

Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale provvede a richiedere l’integrazione e il termine per l’inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari.

6.     Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della Denuncia. Ove tale atto non sia favorevole, la Denuncia è priva di effetti.

7.     Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla Denuncia, il competente ufficio comunale richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi.

8.     Nei casi di cui ai commi 6 e 7 l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione paesistico – ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.