ART. 35 – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
1. Sono
obbligatoriamente realizzabili con Denuncia di Inizio Attività gli interventi
edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e
adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a Permesso di costruire.
2. Sono
altresì realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, senza attendere alcun
termine per l’inizio dei lavori e purché presentate prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a Permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di
costruire.
3. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti che riguardano
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D. Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490.
4. Per
la disciplina della Denuncia di Inizio Attività si applicano le disposizioni
del Titolo II, Capo III del Testo Unico dell’Edilizia.
5. Il
competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della Denuncia di Inizio Attività, provvede:
a) a
verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad
accertare che la tipologia dell’intervento descritto ed asseverato dal
professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo.
Entro
il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il
competente ufficio comunale provvede a richiedere l’integrazione e il termine
per l’inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari.
6. Qualora
l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il
rilascio del relativo atto di assenso deve intervenire entro 30 giorni dalla
presentazione della Denuncia. Ove tale atto non sia favorevole,
7. Qualora
l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all’Amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla Denuncia, il competente ufficio
comunale richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di
assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine di 60 giorni per
il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi.
8. Nei
casi di cui ai commi 6 e 7 l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione paesistico
– ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per
conoscenza il soggetto che ha presentato