ART. 36 – OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Ai
fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui al successivo
art. 37 e dell’applicazione dei provvedimenti espropriativi di cui alla legge
22 ottobre 1971 n. 865 e al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato
dal D.P.R. 27 dicembre 2002, n. 302, le opere di urbanizzazione sono le
seguenti:
a) - Opere
di urbanizzazione primaria:
a) - opere
di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere
il terreno idoneo all’insediamento;
b) - sistema
viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici
residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio al livello di quartiere;
sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti
residenziali e non; attrezzature per il traffico,
c) - opere
di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
d) - rete
ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
e) - sistema
di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
f) - spazi
attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
g) - reti
ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).
b) - Opere
di urbanizzazione secondaria:
a) - asili
nido e scuole materne;
b) - scuole
dell’obbligo e attrezzature relative;
c) - scuole
secondarie superiori e attrezzature relative;
d) - edifici
per il culto;
e) - centri
sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie,
sportive;
f) - giardini,
parchi pubblici attrezzati per la sosta e lo svago.
c) - Opere
di urbanizzazione indotta:
a) - parcheggi
in superficie, in soprasuolo, soprapassi pedonali e veicolari;
b) - impianti
di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
c) - mense
pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali
o artigianali;
d) - impianti
tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
e) - impianti
di smaltimento dei rifiuti solidi;
f) - sistemazione
a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi
e di sponde di fiumi e laghi;
g) - manufatti
occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del
terreno.