ART. 36 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

 

1.     Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui al successivo art. 37 e dell’applicazione dei provvedimenti espropriativi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal D.P.R. 27 dicembre 2002, n. 302, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

a) -   Opere di urbanizzazione primaria:

a) -  opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento;

b) - sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio al livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico,

c) -  opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;

d) - rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;

e) -  sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;

f) -  spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;

g) - reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).

b) -   Opere di urbanizzazione secondaria:

a) -  asili nido e scuole materne;

b) - scuole dell’obbligo e attrezzature relative;

c) -  scuole secondarie superiori e attrezzature relative;

d) - edifici per il culto;

e) -  centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;

f) -  giardini, parchi pubblici attrezzati per la sosta e lo svago.

c) -   Opere di urbanizzazione indotta:

a) -  parcheggi in superficie, in soprasuolo, soprapassi pedonali e veicolari;

b) - impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;

c) -  mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;

d) - impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;

e) -  impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;

f) -  sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

g) - manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.