ART. 37 – CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

 

1.     Fatti salvi i casi previsti dall’art. 17, comma 3, del Testo Unico dell’Edilizia per la riduzione o l’esonero dal contributo di costruzione e quelli di cui all’art. 17, comma 1, per l’edilizia convenzionata, il Permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

2.     La determinazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita, in base alle tabelle parametriche regionali e relative norme di applicazione con delibere del Consiglio Comunale ed è aggiornata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle suddette tabelle.

La quota commisurata al costo di costruzione è stabilita, in base ai parametri dei Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è aggiornata annualmente.

3.     Il pagamento del corrispettivo del Permesso di costruire deve avvenire versando:

a) -   gli oneri di urbanizzazione al momento del rilascio del Permesso di costruire: gli oneri di urbanizzazione primaria potranno essere soddisfatti direttamente dai proprietari, con la costruzione delle opere edilizie oggetto del Permesso di costruire convenzionato con le modalità stabilite dal Comune. Nel caso di Piani particolareggiati di cui agli articoli 21  e seguenti quando il Comune procede direttamente ad acquisire le aree e a costruire le opere relative, i proprietari rimborseranno le spese sostenute dal Comune, in proporzione ai volumi, alle superfici edificabili e alle destinazioni di zona; gli oneri di urbanizzazione secondaria potranno essere scomputati, per la parte relativa alle aree direttamente cedute e alle opere direttamente costruite dalla proprietà;

b) -  la quota commisurata al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera: 50 % all’inizio dei lavori, 50 % entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.