ART. 37 – CONTRIBUTO
PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Fatti
salvi i casi previsti dall’art. 17, comma 3, del Testo Unico dell’Edilizia per
la riduzione o l’esonero dal contributo di costruzione e quelli di cui all’art.
17, comma 1, per l’edilizia convenzionata, il Permesso di costruire è
subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
2. La
determinazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita, in base alle tabelle
parametriche regionali e relative norme di applicazione con delibere del
Consiglio Comunale ed è aggiornata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle
suddette tabelle.
La
quota commisurata al costo di costruzione è stabilita, in base ai parametri dei
Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici, con deliberazione del Consiglio Comunale
ed è aggiornata annualmente.
3. Il
pagamento del corrispettivo del Permesso di costruire deve avvenire versando:
a) - gli
oneri di urbanizzazione al momento del rilascio del Permesso di costruire: gli
oneri di urbanizzazione primaria potranno essere soddisfatti direttamente dai
proprietari, con la costruzione delle opere edilizie oggetto del Permesso di
costruire convenzionato con le modalità stabilite dal Comune. Nel caso di Piani
particolareggiati di cui agli articoli 21
e seguenti quando il Comune procede direttamente ad acquisire le aree e
a costruire le opere relative, i proprietari rimborseranno le spese sostenute
dal Comune, in proporzione ai volumi, alle superfici edificabili e alle
destinazioni di zona; gli oneri di urbanizzazione secondaria potranno essere
scomputati, per la parte relativa alle aree direttamente cedute e alle opere
direttamente costruite dalla proprietà;
b) - la
quota commisurata al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera: 50 %
all’inizio dei lavori, 50 % entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.