ART. 38 – CONVENZIONI RELATIVE AI PIANI
ESECUTIVI
1. Il
contenuto della Convenzione da stipulare nella formazione degli strumenti
urbanistici esecutivi di cui agli articoli 24, 27, 28, 30 delle presenti norme
è stabilito dall’articolo 45 della L.R. 56/1977 e
successive modifiche ed integrazioni.
2.
a) - la
cessione gratuita, entro i limiti stabiliti, delle aree necessarie per le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) - il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da
realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del
Testo Unico dell’Edilizia ed i criteri del suo aggiornamento in caso di
pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
proprietario o di altro soggetto privato,
c) - i
termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;
d) - le
sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l’inosservanza
delle destinazioni d’uso fissate nel Piano d’intervento.
3. Qualora
il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi con particolare
riguardo a quelli ricadenti nelle aree di cui all’articolo 50 delle presenti
Norme,
4. Le
Convenzioni comunali di cui ai precedenti commi, devono essere uniformate alla
Convezione tipo regionale e ai suoi aggiornamenti periodici.