ART. 38 – CONVENZIONI RELATIVE AI PIANI ESECUTIVI

 

1.     Il contenuto della Convenzione da stipulare nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 24, 27, 28, 30 delle presenti norme è stabilito dall’articolo 45 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

2.     La Convenzione prevede essenzialmente:

a) -    la cessione gratuita, entro i limiti stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) -   il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del Testo Unico dell’Edilizia ed i criteri del suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la Convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sull’esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell’articolo 16 del Testo Unico dell’Edilizia e le modalità di trasferimento delle opere al Comune;

c) -    i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;

d) -   le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l’inosservanza delle destinazioni d’uso fissate nel Piano d’intervento.

3.     Qualora il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi con particolare riguardo a quelli ricadenti nelle aree di cui all’articolo 50 delle presenti Norme, la Convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento.

4.     Le Convenzioni comunali di cui ai precedenti commi, devono essere uniformate alla Convezione tipo regionale e ai suoi aggiornamenti periodici.