ART. 39 – CONVENZIONE DI CUI AGLI INTERVENTI DIRETTI

 

1.     Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del Testo Unico dell’Edilizia, la convenzione da stipulare in sede di rilascio del Permesso di costruire deve adeguarsi alla convenzione predisposta dalla Regione, che a norma dell’articolo 49 della L.R. 56/1977 e s.m.i. deve contenere essenzialmente:

a) -    gli elementi progettuali delle opere da eseguire;

b) -   l’indicazione delle destinazioni d’uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;

c) -    il termine di inizio e di ultimazione delle opere;

d) -   la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l’impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l’importo pari al costo dell’opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;

e) -    la determinazione del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta l’eventuale aliquota corrispondente alle percentuali di cui alla lettera d);

f) -    i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

g) -   norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;

h) -    le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché le modalità per l’esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

2.     La Convenzione o l’atto d’impegno unilaterale sostitutivo della Convenzione dovrà essere sottoscritto dal titolare del Permesso e dal proprietario, qualora il Permesso di costruire venga rilasciato a persona diversa dal proprietario.