ART. 39 – CONVENZIONE DI CUI AGLI INTERVENTI DIRETTI
1. Ai
fini dell’applicazione dell’articolo 18 del Testo Unico dell’Edilizia, la
convenzione da stipulare in sede di rilascio del Permesso di costruire deve
adeguarsi alla convenzione predisposta dalla Regione, che a norma dell’articolo
49 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
deve contenere essenzialmente:
a) - gli
elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) - l’indicazione
delle destinazioni d’uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro
caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) - il
termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) - la
descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è
previsto l’impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le
relative garanzie finanziarie per l’importo pari al costo dell’opera maggiorato
dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) - la
determinazione del contributo commisurato all’incidenza delle spese di
urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta l’eventuale aliquota
corrispondente alle percentuali di cui alla lettera d);
f) - i
prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
g) - norme
a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;
h) - le
sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l’inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione nonché le modalità per l’esecuzione in
danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
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