ART.
40 – CONVENZIONI PER
1. Le
modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in
altri comuni, di impianti produttivi di cui al successivo articolo 60 sono
definite da una Convenzione da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
2.
a) - le
modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari
interessate; la definizione di tale valore deve essere indipendente dalle
destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni
di globale equilibrio economico delle operazioni stesse;
b) - le
modalità per l’attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti
dalle imprese;
c) - le
modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dimessi,
se destinati a servizi sociali pubblici;
d) - i
criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se
singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una
progettazione unitaria, l’equilibrato rapporto fra posti di lavoro e
disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare
riguardo ai trasporti pubblici.
3. I
parametri d’intervento sono quelli previsti per le aree in cui risultano
inserite. Per l’area di cui all’art. 50, si utilizzano i parametri d’intervento
previsti per i piani di recupero.