ART. 40 – CONVENZIONI PER LA RILOCALIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI E PER IL RIUSO DELLE AREE RESE LIBERE

 

1.     Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di impianti produttivi di cui al successivo articolo 60 sono definite da una Convenzione da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.

2.     La Convenzione, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 38, secondo lo schema di convenzione-quadro regionali, fissa:

a) -    le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate; la definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse;

b) -   le modalità per l’attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;

c) -    le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dimessi, se destinati a servizi sociali pubblici;

d) -   i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l’equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.

3.     I parametri d’intervento sono quelli previsti per le aree in cui risultano inserite. Per l’area di cui all’art. 50, si utilizzano i parametri d’intervento previsti per i piani di recupero.