ART. 41 – FASCE E AREE DI RISPETTO
1. Le
aree comprese nelle fasce di rispetto relative alla viabilità urbana ed
extraurbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle industrie, agli impianti ed attività
nocive ed inquinanti, sono individuate ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 56/1977. Tutte le fasce di rispetto sono indicate e
segnalate graficamente nella tavola di Piano.
2. A
protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all’esterno
dei centri edificati deve essere osservata un’adeguata fascia di rispetto, che
garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l’inserimento di
ulteriori eventuali allacciamenti, non inferiore ai seguenti valori:
- mt. 60
per strade di tipo A (vedi art. 69 N.T.A.)
- mt. 40
per strade di tipo B
- mt. 30
per strade di tipo C
- mt. 20
per strade di tipo F
- mt. 10
per strade vicinali di tipo F.
3. Nelle
fasce di rispetto, di cui al comma precedente, è fatto divieto di nuove
costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali
e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali
ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di
natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.
4. A
titolo precario, entro il raggio di 1 km dall’abitato può essere concessa la
costruzione di impianti per la distribuzione
del carburante, alla condizione che vengano installati ad una distanza
non inferiore a mt. 150 da curve o dossi.
5. Nelle
fasce di rispetto delle ferrovie previste dalle tavole di P.R.G., che dovranno
avere una profondità non inferiore a mt. 30 dalla più
vicina rotaia, fermi restando i divieti e le eccezioni previste dal D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione
o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
6. Nelle
zone di rispetto dei cimiteri, nel rispetto dell’art. 338 del Testo Unico delle
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell’art. 4 della legge 30 marzo
2001, n. 130, per una profondità di mt. 100 non sono ammesse costruzioni né l’ampliamento di
quelle esistenti; sono tuttavia ammesse
la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento
di volume, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di
parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
7. Il
rilascio di Permesso di costruire per il completamento e/o il riordino di
impianti nelle aree industriali o artigianali, è subordinato all’individuazione
di una fascia di rispetto, lungo i confini esterni, da aree a diversa
destinazione d’uso. Detta fascia di rispetto non dovrà essere inferiore a mt. 40.
8. Analoga
fascia di rispetto dovrà essere stabilita per le aree industriali e artigianali
di nuovo impianto e/o di ristrutturazione a mezzo di piani esecutivi.
9. Le
fasce di rispetto attorno alle porcilaie esistenti o in progetto sono
determinate in mt. 150 e mt.
450 per le parti sottovento ai venti dominanti.
10. All’interno
di queste fasce, di cui al precedente comma, deve essere realizzata una
piantumazione fitta e di alto fusto con una larghezza non inferiore a mt. 35 e mt. 60 per le parti
sottovento, con qualità dell’essenza concordata con l’Amministrazione Comunale.
11. Nelle
aree comprese nelle fasce di rispetto delle porcilaie non è consentita alcuna
realizzazione di edifici residenziali anche di tipo rurale salvo quella del
conduttore.
12. Dette
limitazioni e vincoli vengono attuati e richiesti per aziende zootecniche che
superano i 25 suini.
13. Vengono
stabilite fasce di rispetto di mt. 100, con l’obbligo
di quelle precedenti, anche per le aziende zootecniche con allevamenti
superiori alle seguenti dimensioni:
- allevamenti
di bovini all’ingrosso con oltre 50 capi;
- allevamenti
di vacche da latte con oltre 25 capi;
- allevamenti
di ovini con oltre 500 capi.
14. Per
le aziende zootecniche con allevamenti di altro tipo, l’Autorità Comunale ha la
facoltà di richiedere fasce di rispetto o altre prescrizioni in relazione alla
natura e dimensione dell’allevamento stesso.
15. Lo
scolo dei liquami dovrà avvenire previo trattamento e depurazione con appositi
impianti le cui caratteristiche sono precisate dal D. Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 258, e dalla L.R. in materia; il
deposito sul terreno dei rifiuti solidi dovrà avvenire a mezzo di appositi
contenitori e strutture.
16. Le
aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi
precedenti possono essere computate, ai fini dell’edificabilità nelle aree
limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso
prescritti.
17. Nel
caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o
loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e
ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica
incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area
agricola adiacente, quand’anche questa risulti inferiore alle norme di
edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con la legge 19 giugno
1939, n. 1497, e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.
18. Per
gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di
cui ai commi precedenti, sono consentiti aumenti di volume non superiori al 20%
del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti
dovranno avvenire, ove possibile, sul lato opposto a quello dell’infrastruttura
viaria o ferroviaria da salvaguardare.
19. Nelle
fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed
infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell’energia, nonché le
attrezzature di rete per l’erogazione di pubblici servizi.
20. Ai
fini dell’esplicazione delle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti del
presente articolo, il titolare del Permesso dovrà allegare alla pratica del
Permesso di costruire l’atto d’obbligo da cui risulti osservata l’inedificabilità del lotto su cui cade detto vincolo anche
da parte di terzi proprietari.