ART. 41 – FASCE E AREE DI RISPETTO

 

1.     Le aree comprese nelle fasce di rispetto relative alla viabilità urbana ed extraurbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle industrie, agli impianti ed attività nocive ed inquinanti, sono individuate ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 56/1977. Tutte le fasce di rispetto sono indicate e segnalate graficamente nella tavola di Piano.

2.     A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all’esterno dei centri edificati deve essere osservata un’adeguata fascia di rispetto, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l’inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti, non inferiore ai seguenti valori:

-       mt. 60 per strade di tipo A (vedi art. 69 N.T.A.)

-       mt. 40 per strade di tipo B

-       mt. 30 per strade di tipo C

-       mt. 20 per strade di tipo F

-       mt. 10 per strade vicinali di tipo F.

3.     Nelle fasce di rispetto, di cui al comma precedente, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.

4.     A titolo precario, entro il raggio di 1 km dall’abitato può essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione  del carburante, alla condizione che vengano installati ad una distanza non inferiore a mt. 150 da curve o dossi.

5.     Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste dalle tavole di P.R.G., che dovranno avere una profondità non inferiore a mt. 30 dalla più vicina rotaia, fermi restando i divieti e le eccezioni previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

6.     Nelle zone di rispetto dei cimiteri, nel rispetto dell’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell’art. 4 della legge 30 marzo 2001,  n. 130, per una profondità di mt. 100 non sono ammesse costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti;  sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.

7.     Il rilascio di Permesso di costruire per il completamento e/o il riordino di impianti nelle aree industriali o artigianali, è subordinato all’individuazione di una fascia di rispetto, lungo i confini esterni, da aree a diversa destinazione d’uso. Detta fascia di rispetto non dovrà essere inferiore a mt. 40.

8.     Analoga fascia di rispetto dovrà essere stabilita per le aree industriali e artigianali di nuovo impianto e/o di ristrutturazione a mezzo di piani esecutivi.

9.     Le fasce di rispetto attorno alle porcilaie esistenti o in progetto sono determinate in mt. 150 e mt. 450 per le parti sottovento ai venti dominanti.

10.  All’interno di queste fasce, di cui al precedente comma, deve essere realizzata una piantumazione fitta e di alto fusto con una larghezza non inferiore a mt. 35 e mt. 60 per le parti sottovento, con qualità dell’essenza concordata con l’Amministrazione Comunale.

11.  Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle porcilaie non è consentita alcuna realizzazione di edifici residenziali anche di tipo rurale salvo quella del conduttore.

12.  Dette limitazioni e vincoli vengono attuati e richiesti per aziende zootecniche che superano i 25 suini.

13.  Vengono stabilite fasce di rispetto di mt. 100, con l’obbligo di quelle precedenti, anche per le aziende zootecniche con allevamenti superiori alle seguenti dimensioni:

-       allevamenti di bovini all’ingrosso con oltre 50 capi;

-       allevamenti di vacche da latte con oltre 25 capi;

-       allevamenti di ovini con oltre 500 capi.

14.  Per le aziende zootecniche con allevamenti di altro tipo, l’Autorità Comunale ha la facoltà di richiedere fasce di rispetto o altre prescrizioni in relazione alla natura e dimensione dell’allevamento stesso.

15.  Lo scolo dei liquami dovrà avvenire previo trattamento e depurazione con appositi impianti le cui caratteristiche sono precisate dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e dalla L.R. in materia; il deposito sul terreno dei rifiuti solidi dovrà avvenire a mezzo di appositi contenitori e strutture.

16.  Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini dell’edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

17.  Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand’anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n. 1497, e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.

18.  Per gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, sono consentiti aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire, ove possibile, sul lato opposto a quello dell’infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.

19.  Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell’energia, nonché le attrezzature di rete per l’erogazione di pubblici servizi.

20.  Ai fini dell’esplicazione delle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti del presente articolo, il titolare del Permesso dovrà allegare alla pratica del Permesso di costruire l’atto d’obbligo da cui risulti osservata l’inedificabilità del lotto su cui cade detto vincolo anche da parte di terzi proprietari.