ART. 42 – ACCESSI A
STRADE STATALI E PROVINCIALI E ALLE CIRCONVALLAZIONI
1. E’
fatto divieto autorizzare opere relative ad accessi veicolari diretti sulle
strade statali e provinciali e sulle circonvallazioni, esistenti o in progetto,
per tratti lungo i quali queste attraversano o lambiscono parti di territorio
esterne al perimetro degli abitati.
2. Tali
accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate,
dagli assi stradali statali e provinciali e dalle circonvallazioni.