ART. 42 – ACCESSI A STRADE STATALI E PROVINCIALI E ALLE CIRCONVALLAZIONI

 

1.     E’ fatto divieto autorizzare opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali e sulle circonvallazioni, esistenti o in progetto, per tratti lungo i quali queste attraversano o lambiscono parti di territorio esterne al perimetro degli abitati.

2.     Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali e dalle circonvallazioni.