ART. 43 – SPONDE DEI LAGHI, DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI CANALI  E DEI CORSI D’ACQUA

 

1.     Le aree comprese nelle fasce di rispetto lungo le sponde dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide sono individuate ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. nelle tavole di Piano.

2.     Lungo le sponde dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza è vietata ogni nuova edificazione oltrechè le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di:

a) -    mt. 100 per canali non arginati a aprtire dal limite del demanio;

b) -   mt. 25 dal piede esterno degli argini maestri per canali arginati;

c) -    mt. 200 per i laghi artificiali e per le zone umide.

3.     I corsi d’acqua di proprietà pubblica, a qualsiasi titolo, dovranno avere una fascia di rispetto di 10 m, ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904.

4.     Per i corsi d’acqua privati, a titolo cautelativo, nel rispetto dell’assetto geomorfologico-idraulico del territorio in esame, è prevista una fascia di rispetto non edificabile di 10 m a partire dalla sponda dell’alveo inciso.

5.     Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti sono consentite le utilizzazioni di cui al 4° comma dell’art. 41 delle presenti Norme, nonché le attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d’acqua principali.

6.     Le norme suddette non si applicano nelle aree edificate esistenti se difese da adeguate opere di protezione.

7.     Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua principali o del reticolato minore mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione.

8.     Non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d’acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari.

9.     La realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d’acqua è subordi­nata all’esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della “Diret­tiva N. 4” allegata al P.A.I..

10.  Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua devono essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo a “rive piene” misu­rata a monte dell’opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.